Pubblicata la “Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore” del Ministero della Salute del 19 maggio 2010 (G.U. n. 126 del 01.06.2010).
Riportiamo il testo del provvedimento a tutela dei cittadini più fragili e una serie di collegamenti ad altre pagine con consigli pratici e razionali su come affrontare al meglio l’emergenza caldo.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che, condizioni meteorologiche stagionali,
caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei
tassi di umidita', rendono necessario intervenire con tempestivita'
su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati
interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi
danni alla salute delle categorie piu' esposte ed, in particolare,
delle persone anziane che versano in condizioni di difficolta'
fisiche, socioeconomiche o in solitudine;
Considerato che, le conoscenze scientifiche oggi disponibili
dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano
un maggiore impatto sulla mortalita' e che l'efficacia degli
interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle
persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti che,
per eta', caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente
suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore e sulla
offerta attiva a tali soggetti a rischio elevato, delle attivita' e
dei servizi sanitari e sociali, disponibili sul territorio;
Ravvisata la necessita' di disporre con sufficiente anticipo,
rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee
informazioni sanitarie e sociali sulle caratteristiche di
suscettibilita' agli effetti nocivi delle ondate di calore, per
costruire, aggiornare ed utilizzare anagrafi regionali e locali della
«popolazione fragile»;
Considerata la necessita' di valutare continuamente gli effetti
sulla salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di
prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi
di sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i
programmi d'intervento;
Ritenuta la necessita' che i servizi sanitari regionali e le
aziende sanitarie locali si avvalgano della facolta' di acquisire ed
utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente, per
la predetta finalita' di pubblica utilita', elenchi di tutte le
persone di eta' pari o superiore ad anni sessantacinque, senza
acquisire il loro consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 19,
comma 3, del sopracitato codice in materia di protezione dei dati
personali;
Rilevato che, le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza
prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e
trasporto, sono individuate come attivita' di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b), del sopraccitato
codice in materia di protezione dei dati personali;
Tenuto conto che, questo Ministero ha elaborato, aggiornato e
diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani
locali di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute
delle ondate di calore;
Considerato che, a tal fine, si rende indispensabile e urgente
effettuare con immediatezza una iniziativa straordinaria e organica
allo scopo di conoscere l'esatta entita', quantitativa e qualitativa
dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza
per provvedere nei termini indicati;
Ordina:
Art. 1
1. Ai fini della pianificazione, organizzazione, gestione e
valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli
effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare
riferimento alla organizzazione e gestione delle «anagrafi della
fragilita'» e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, le
amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unita' sanitarie
locali gli appositi elenchi della popolazione residente di eta' pari
o superiore ad anni sessantacinque, iscritti nelle anagrafi della
popolazione residente, aggiornati alla data del 1° aprile ed i
successivi aggiornamenti con periodicita' definita da ciascuna
regione.
2. Le aziende unita' sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui
al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone
interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile
ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni
gravi ed irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche
legate alla stagione estiva, specie in favore di persone piu'
suscettibili agli effetti alle ondate di calore per condizioni di
eta', salute, solitudine e fattori socio-ambientali.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche
attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.
Art. 2
1. La presente ordinanza ha validita' fino alla data del 30 ottobre
2010.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2010
Il Ministro: Fazio
Vedi anche:
- Eumed.org – Come vincere il caldo, i consigli per gli anziani;
- Eumed.org – Ondata di calore: i rimedi per fronteggiarla;
- Eumed.org – Colpo di sole – Colpo di calore;
- Ministero della Salute – FAQ – Emergenza caldo.

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