Misure di protezione del virus influenzale A/H1N1

L’ordinanza ministeriale del 30 settembre scorso sul vaccino e i farmaci antiinfluenzali.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emanato l’ordinanza 30 settembre 2009 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 234 del 8 ottobre 2009), recante Misure urgenti in materia di protezione del virus influenzale A(H1N1), in cui si integrano le disposizioni della precedente ordinanza 11 settembre 2009 sulle categorie di persone a cui offrire il vaccino e le indicazioni all’impiego degli inibitori delle neuraminidasi nei bambini e negli adolescenti.

               IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'art. 32 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n. 1265, e successive
modificazioni;
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'Istituzione del
Servizio  sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia
di  funzioni  di  igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria,
nonche' di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
  Visto   il   decreto   legislativo   31  marzo  1998,  n.  112  sul
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera g)
e l'art. 117;
  Visto  il  «Piano  Nazionale  di  preparazione  e  risposta per una
pandemia influenzale»;
  Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus
influenzale  A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta
una minaccia per la salute pubblica;
  Considerato  che  le  conoscenze  sinora  acquisite  su  tale forma
morbosa  confermano la trasmissibilita' interumana per via diretta ed
indiretta;
  Considerato  che  in  data 11 giugno 2009 l'Organizzazione Mondiale
della  Sanita'  ha  classificato il livello di allerta pandemico alla
Fase 6, Livello 1, con indicazione agli Stati membri per l'attuazione
di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali;
  Considerate  le  misure  previste  per  tale livello di allarme dal
«Piano   Nazionale  di  preparazione  e  risposta  per  una  pandemia
influenzale», volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre
l'impatto  sui  sistemi  sanitari  e  garantire  la continuita' delle
attivita'   lavorative   e   scolastiche  anche  mediante  misure  di
profilassi vaccinale;
  Considerati   i   dati   scaturiti  dalla  sorveglianza  a  livello
internazionale  e  nazionale  sull'andamento delle infezioni da nuovo
virus  influenzale  A(H1N1),  che  indicano una maggiore frequenza di
forme  gravi  e  complicate  in  soggetti  con condizioni patologiche
preesistenti;
  Considerato  che  la  disponibilita'  di  vaccini  pandemici  sara'
soggetta  all'approvazione  della  Commissione  europea e, per quanto
riguarda  il nostro Paese, sara' ottenuta in piu' forniture nell'arco
dei prossimi mesi;
  Vista l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009, recante «Istituzione
dell'Unita'  di  Crisi  (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di
emergenza  per  fronteggiare  i  pericoli derivanti dall'influenza da
nuovo virus A(H1N1)»;
  Viste  le  ordinanze  ministeriali 21 maggio 2009 e 29 luglio 2009,
relativa  a  «Misure  urgenti  in  materia  di  profilassi  e terapia
dell'influenza A(H1N1)»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798
del  31  luglio  2009,  recante  «Disposizioni  urgenti di protezione
civile  finalizzate  a  fronteggiare  al rischio della diffusione del
virus  influenzale  A(H1N1)», che prevede la progressiva vaccinazione
pandemica di almeno il 40% della popolazione residente;
  Vista   l'ordinanza   ministeriale   11   settembre   2009  ed,  in
particolare, l'art. 7;
  Considerato  il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita',
secondo il quale:
   nella  prossima  stagione invernale circoleranno sia il virus H1N1
2009  pandemico,  sia i virus dell'influenza stagionale, quindi molte
categorie  di  soggetti  dovranno  essere  vaccinate  con  entrambi i
vaccini.  Associare  in contemporanea la singola somministrazione del
vaccino  stagionale ad una delle pandemiche risulterebbe quindi utile
e  conveniente  in  una situazione che si presume di notevole impegno
per  le strutture sanitarie e per gli operatori sanitari addetti alle
vaccinazioni.   Cio'  favorirebbe  presumibilmente  anche  l'adesione
volontaria dei cittadini ad entrambe le vaccinazioni;
   il possibile effetto sommatorio delle reazioni avverse in risposta
alla  co-somministrazione di due vaccini adiuvati puo' essere ovviato
ricorrendo  alla  somministrazione  di  un  solo vaccino adiuvato (il
pandemico), unitamente ad un vaccino non adiuvato (lo stagionale);
   dati del CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta,
USA),  dell'OMS, e delle sorveglianze sulla diffusione dell'influenza
da  virus H1N1 negli Stati Uniti, in Australia e in Oceania, indicano
che  l'infezione  colpisce maggiormente i bambini e i giovani. Il 75%
degli  affetti  ha  meno  di 20 anni, il 10% meno di 2 e solo il 10 %
piu'  di  40  anni;  i  casi  al di sopra dei 65 anni sono rari, Tale
distribuzione   ha  un  andamento  inverso  a  quello  dell'influenza
stagionale. Nella fascia pediatrica e adolescenziale, le strategie di
intervento  debbono tenere conto del fatto che le comunita' infantili
e  giovanili  presentano  la piu' alta probabilita' di infettarsi, di
trasmettere  l'infezione  al  loro  interno  e, essendo molto aperte,
anche  ad altre comunita' a loro esterne. Il controllo dell'infezione
nei  bambini  e  negli  adolescenti  risulta  pertanto strategico per
decapitare  il picco dell'epidemia. Nonostante l'andamento del quadro
clinico  dell'infezione sia gia' apparso, nella maggioranza dei casi,
simile  a quello determinato dalla piu' nota influenza stagionale, le
complicanze   polmonari   sono  attese  con  una  frequenza  non  ben
conosciuta,  ma  presumibilmente  maggiore  di  quelle dell'influenza
stagionale.  Esse  colpiranno,  con  maggiore  probabilita', soggetti
immunocompromessi,  ma  potranno  interessare  anche persone in buona
salute.  Particolarmente  a  rischio  di  complicanze  gravi  sono  i
soggetti  che presentano una importante vulnerabilita' della funzione
respiratoria.   Alla   luce   di  quanto  sopra  riportato,  sono  da
considerare  categorie  a maggior rischio di complicanze da infezione
da virus H1N1 i bambini:
    di  eta'  inferiore  ai 2 anni, con particolare riguardo a quelli
sotto i 6 mesi;
    con    alterazioni   funzionali   o   strutturali   dell'apparato
respiratorio  (ad  esempio,  i  nati  gravemente pretermine, i bronco
displasici,  gli  affetti  da  fibrosi  cistica  o  da condizioni che
determinano una alterazione grave della ventilazione, ecc.);
    con  patologie  croniche (ad esempio, malattie croniche polmonari
[incluse l'iperreattivita' bronchiale grave e l'asma in trattamento],
cardiache,    epatiche,    renali,    ematologiche,   neuromuscolari,
metaboliche  [compreso il diabete], malattie infiammatorie croniche e
sindromi  da malassorbimento intestinali, immunodepressione congenita
o  acquisita  [HIV],  malformazioni  congenite,  paralisi  cerebrali,
ecc.);
    socializzati precocemente (es. asili nido);
    che vivono in comunita' (es. minori istituzionalizzati);
   gli  strumenti  a  disposizione  per  controllare l'epidemia sono,
oltre  all'isolamento dei soggetti infetti/infettanti e l'utilizzo di
dispositivi  di  protezione e l'igiene individuale, la vaccinazione e
l'utilizzo di farmaci antivirali;
   la  vaccinazione  e'  il  modo  migliore per prevenire l'infezione
influenzale  e,  conseguentemente,  le  sue  complicanze.  In  questo
frangente,  la decisione sull' utilizzo del vaccino deve tenere conto
del  fatto  che i dati di efficacia e sicurezza, ad oggi disponibili,
sono  per  lo  piu'  relativi  ad  un vaccino preparato con identiche
modalita' di produzione, ma utilizzando antigeni di un ceppo di virus
influenzale  (H5N1),  diverso  da  quello  responsabile  dell'attuale
pandemia  (H1N1).  Il  vaccino  di  cui  attualmente  si  ipotizza la
prossima disponibilita' e' adiuvato con MF59. Per questo vaccino sono
ancora in corso studi sui profili di sicurezza, anche se 1' adiuvante
e' gia' noto, utilizzato per altri vaccini e ritenuto ragionevolmente
sicuro anche in bambini e giovani adulti;
   l'offerta  attiva  di antiinfluenzali a tutti i casi e il loro uso
profilattico   indiscriminato   nei   contatti   sono   pratiche   di
contenimento che contrastano con il dovuto atteggiamento prudenziale,
che  deve  tener  conto  anche del recente riscontro di rare varianti
oseltamivir-resistenti  durante  il  trattamento  e  di  una variante
caratterizzata   da   resistenza   primaria.   Per  tali  motivi,  il
trattamento   con   antivirali   dovrebbe   essere  limitato  a  casi
selezionati  dal  medico  curante,  per  il  loro  rischio elevato di
complicanze  e/o  per  la particolare condizione clinica del paziente
e/o  il decorso aggressivo della malattia. Si ricorda che l'efficacia
del  trattamento  con  gli  antivirali in bambini non appartenenti ai
gruppi  a rischio appare limitata ed e' stata clinicamente dimostrata
solo  se  la  loro  assunzione  avviene  entro i primi due giorni dal
manifestarsi   dei  sintomi  stessi.  Parimenti,  la  profilassi  con
antivirali  e' da riservare ai soggetti ad alto rischio di sviluppare
complicanze, non vaccinati e in contatto stretto con infetti;
   e' stato descritto, per corrispondenti fasce d'eta', un incremento
di  morbosita'  ed  un  piu'  alto tasso di mortalita' nelle donne in
gravidanza  rispetto  alla popolazione femminile generale, accentuati
dalla  copresenza  di  altre  condizioni  patologiche  (es. obesita',
cardiopatie,  malattie  respiratorie,  ecc.)  e  vi e' attualmente un
generale  consenso  nell'identificare  la  gravidanza  come uno tra i
maggiori  fattori di rischio per gravi complicanze, tra le quali sono
particolarmente  temibili  quelle  di  tipo  respiratorio,  come,  ad
esempio, l'ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome);
  Visto   il  parere  favorevole  sulla  autorizzazione  dei  vaccini
pandemici  adottato  in  data  24  settembre  2009  dal  Comitato sui
prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMEA;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di
attribuzioni  del  Ministro del lavoro, della salute, delle politiche
sociali  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione,  al
Sottosegretario  di  Stato  Prof.  Ferruccio  Fazio»,  nominato  Vice
Ministro con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009;
                               Ordina:

                               Art. 1.

  1.  Ad  integrazione  dell'art.  6 dell'ordinanza dell'11 settembre
2009,  la co-somministrazione del vaccino contro l'influenza da virus
AH1N1v con il vaccino dell'influenza stagionale puo' essere praticata
ma  deve  essere  eseguita con l'inoculazione dei due vaccini in arti
differenti.   Per  ovviare  al  possibile  effetto  sommatorio  delle
reazioni  avverse,  in  risposta  alla  co-somministrazione  dei  due
vaccini,  si  deve  ricorrere alla somministrazione di vaccino contro
l'influenza stagionale non adiuvato.

                               Art. 2.

  1.   L'art.  1,  comma  1,  dell'ordinanza  11  settembre  2009  e'
sostituito dal seguente:
  «1. La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(HINI) e'
offerta,  a  partire  dal  momento della effettiva disponibilita' del
vaccino,  alle  seguenti  categorie  di persone elencate in ordine di
priorita':
   a) personale sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di
pubblica  sicurezza  e  della  protezione civile; personale del corpo
nazionale  dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno; personale
delle  forze  armate;  personale  che  assicura  i  servizi  pubblici
essenziali  di  cui  alla  legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive
modificazioni  secondo piani di continuita' predisposti dai datori di
lavoro  o  per  i soggetti autonomi dalle amministrazioni competenti;
donatori di sangue periodici;
   b)  donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza; donne che
hanno  partorito da meno di 6 mesi o, in loro assenza, la persona che
assiste il bambino in maniera continuativa;
   c)  portatori di almeno una delle condizioni di rischio, di cui al
comma  2  dell'art.  1  dell'ordinanza  11  settembre 2009, nonche' i
soggetti fino a 24 mesi nati gravemente pretermine;
   d)  bambini  di  eta'  superiore  a 6 mesi che frequentano l'asilo
nido; minori che vivono in comunita' o istituzionalizzati;
   e)  persone  di  eta'  compresa  tra piu' di 6 mesi e 17 anni, non
incluse  nei  precedenti  punti, sulla base degli aggiornamenti della
scheda tecnica autorizzativa dell'EMEA;
   f) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti».
  2.  Prima  di procedere alla vaccinazione di cui al comma 1, dovra'
essere  fornita  una  corretta  informazione da parte degli operatori
sanitari  addetti  alle  vaccinazioni  sulle  conoscenze disponibili,
nonche' dovra' essere acquisito il consenso informato per iscritto da
parte degli interessati.
  3.   L'uso  degli  inibitori  delle  neuraminidasi  nei  bambini  e
adolescenti deve essere limitato esclusivamente:
   1)  ai  bambini  con  sintomi influenzali appartenenti ai gruppi a
rischio   per   gravi   complicanze  (con  alterazioni  funzionali  o
strutturali  dell'apparato respiratorio, ad esempio i nati gravemente
pretermine, i bronco displasici, gli affetti da fibrosi cistica, o da
condizioni  che determinano una alterazione grave della ventilazione,
ecc.), con patologie croniche (ad esempio malattie croniche polmonari
[incluse l'iperreattivita' bronchiale grave e l'asma in trattamento],
cardiache,    epatiche,    renali,    ematologiche,   neuromuscolari,
metaboliche  [compreso il diabete], malattie infiammatorie croniche e
sindromi  da malassorbimento intestinali, immunodepressione congenita
o  acquisita  (HIV),  malformazioni  congenite,  paralisi  cerebrali,
ecc.);
   2)  ai bambini senza fattori di rischio, ma ricoverati in ospedale
per   sintomi  gravi  attribuibili  alla  infezione  con  virus  H1N1
(dispnea, ipossia, alterazioni del sensorio);
   3)  per  la  chemioprofilassi,  ai  bambini  a  rischio  di  gravi
complicanze, sopra indicate, non vaccinati, che abbiano avuto stretti
contatti con persone infette.

                               Art. 3.

  1.  L'utilizzo  dei  farmaci  antivirali  in gravidanza deve essere
limitato   ai   casi   di  donne  che  presentino  malattie  croniche
preesistenti alla gravidanza, nonche' ai casi di malattia influenzale
con  decorso  complicato.  In  questi casi il trattamento puo' essere
effettuato  anche  nel  I  trimestre,  nel piu' breve tempo possibile
dall'insorgere dei sintomi.
  La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la
registrazione  ed  entra  in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 settembre 2009

                                              Il vice Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 54

Lascia un Commento

  

  

  

Puoi usare questi tag HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>