Protocolli e procedure del servizio SUES 118 Sicilia

Un nuovo decreto regionale regola gli aspetti operativi delle attività di soccorso ma sembra attento alle esigenze di servizio piuttosto che al paziente.

I temi trattati nell’allegato tecnico al decreto sono numerosi:

  • Organizzazione generale
  • Figure professionali e mansioni
  • Norme generali di comportamento
  • Gestione delle chiamate di soccorso
  • I codici del soccorso
  • Tipologia dei trasporti
  • Comunicazioni
  • Elisoccorso
  • Maxiemergenze
    • Sistemi di triage
    • Emergenze NBCR
  • Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)
  • Eventi a rischio infettivo
  • Protocolli terapeutici
    • analgesia
    • angina pectoris
    • arresto cardiaco
    • edema polmonare e scompenso cardiaco
    • crisi asmatica severa ed esacerbazione di BPCO
    • reazione allergica
    • trauma cranico e midollare
    • shock ipovolemico senza trauma cranico
    • stroke
    • stato di coscienza alterato
    • stato di agitazione severa
    • crisi epilettica
    • ipotermia
    • analgesia nel bambino (0-7 anni)
    • arresto cardiaco nel bambino (0-7 anni)
    • convulsione generalizzata in assenza di trauma nel bambino (0-7 anni)
    • crisi asmatica nel bambino (0-7 anni)
    • difficoltà respiratoria grave nel bambino (0-7 anni)
    • reazione allergica nel bambino (0-7 anni)
    • stato di coscienza alterato nel bambino (0-7 anni)
  • Modulistica
  • Elenco postazioni SUES 118
  • Gestione della sicurezza sul luogo dell’intervento

Un corposo documento, di natura vincolante per tutti gli operatori del settore in Sicilia, formulato con il lodevole intento di indirizzare ogni ambito operativo e mettere ordine nelle procedure regionali.

Nonostante questo, in alcuni passaggi si ha l’impressione di una maggiore attenzione alle esigenze di servizio piuttosto che al paziente, il vero soggetto dell’attività di soccorso. Oltre alla scelta ormai anacronistica e opinabile di non ammettere mai in ambulanza i congiunti (tranne quando li si lascerebbe in una condizione di pericolo o in caso di pazienti minori), non si apprezzano riferimenti diretti alla Raccomandazione 11 del Ministero della Salute per la prevenzione della morte o di un grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto.

La ricerca della qualità passa anche per la gestione del rischio e un servizio moderno non può permettersi di tralasciare o delegare questi aspetti della sicurezza dei pazienti.

Protocolli e Procedure Servizio SUES 118 Sicilia

Fonte: Decreto 30 aprile 2010 “Linee guida – Protocolli e procedure Servizio S.U.E.S. 118 – Sicilia” (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 Supplemento ordinario del 21 maggio 2010).

23 commenti per Protocolli e procedure del servizio SUES 118 Sicilia

  • Marcello Conti

    Trasferire un p. con patologia cardiologica acuta in atto, da una U.O.di medicina in un ospedale con presenza di cardiologo e cardiologo reperibile , in un altro ospedale dove sia presente una UTIC, richiede un’assistenza specialistica Cardiologica o semplice assistenza medica dell’U.O. di medicina durante il trasporto ?
    Quali sono le procedure ed i riferimenti legali, specie nella regione Sicilia?

  • Purtroppo non esistono norme regionali o nazionali che identifichino con chiarezza gli attori dei trasferimenti secondari. Ma gli attuali riferimenti normativi (il decreto della Regione siciliana riportato in questa pagina e la Raccomandazione 11 del Ministero della Salute) raccomandano per ogni struttura l’adozione di uno specifico protocollo operativo. Mi chiedo quante strutture possano già vantarlo.

  • Paolo

    Buongiorno, vorrei discutere alcuni punti in tema accompagnatore del pz. in ambulanza.
    1) A me pare che non ci sia alcuna norma che conferisca diritto al pz. di gestire il soccorso (trasporto urgente o in emergenza) nè il trasporto non urgente, nè il diritto di essere accompagnato. Quindi credo che non sia configurabile il delitto di violenza privata nel caso venga rifiutato il trasporto dell’accompagnatore.
    2) Credo inoltre che il pz. dall’inizio delle operazioni soccorso e per tutto il trasporto, sia affidato, quanto alla sua incolumità, all’equipe di soccorso. L’accompagnatore quindi non è e non può essere una “maggiore garanzia” per il pz., può solo costituire un potenziale problema: pensiamo al caso in cui dia in escandescenza perchè il pz. si aggrava seriamente durante il trasporto oppure perchè egli non è d’accordo su certe manovre operate dalle equipe.
    3) Anche nel caso di pz. minorenne dal momento in cui iniziano le manovre di soccorso ritengo che la responsabilità di ciò che accade al minore sia esclusivamente in capo all’equipe. In questi casi inoltre il pericolo sopra esposto è ancor più concreto.
    4) come ci si deve comprtare nel caso in cui il genitore rifiuti l’intervento o certe manovre che l’equipe o la COP decidano di compiere sul minore e che tale rifiuto metta in mpericolo la salute del minore (es.: trasfusione di sangue ma anche solo trsaporto in ospedale per verificare l’esistenza di una frattura il cui tardivo trattamenteo può comportare un deficit dell’articolazione, oppure rifiuto del taglio degli abiti – tuta da moto o da sci – per valutare emorragie o consentire immobilizzazioni o altro)?
    5) Nella parte posteriore dell’ambulanza con il pz. deve stare un operatore che lo assita. L’accompagnatore dovrebbe quindi stare esclusivamente in cabina. Ma tanto vale allora che vada all’ospedale con mezzi propri. Non solo ma se il servizio che si espleta è quello di “trasporto infermi” e non di taxi ritengo che trasportare un soggetto che non sia l’infermo esponga lui medesimo ad un maggiore rischio di infortunio (determinato dalla maggiore pericolosità del trasporto in ambulanza specie se in condiizoni di urgenza o emergenza) rispetto ad altri mezzi che non trova giustificazione.
    6) Mi chiedo inoltre se l’assicurazione dell’ambulanza (al di là che la stessa sia autorizzata sotto il profilo amministrativo a trasportare un certo numero di persone) risponda anche per i danni che subisca l’accompagnatore che non è un infermo trasportato.
    Grazie per le risposte che vorrà darmi.

    • Salve Paolo e benvenuto.
      Siamo lontani dall’avere dati conclusivi sull’impatto della presenza dei familiari durante le manovre di rianimazione o altre manovre invasive ma in letteratura sta emergendo sempre con più forza il ruolo di caregivers dei familiari. Le evidenze sugli aspetti igienistici, sullo stress, sulla stabilità emodinamica e sulle complicanze ci sono tutte. Il “modulo aperto” per le Rianimazioni, come in qualche caso anche in Italia, con familiari presenti h24 e senza barriere di camici e mascherine, ne è la diretta testimonianza. Se vale, come sembra, per l’area critica ospedaliera, personalmente non vedo perché questo orientamento non possa essere trasferito ai servizi di trasporto sanitario laddove sussistano situazioni clinicamente meno complesse.
      Il delitto di violenza privata può configurarsi in seguito al rifiuto di un accompagnatore e all’accadimento di un danno. Talvolta i pazienti si agitano in ambulanza proprio perché non hanno più il proprio familiare accanto. Altre volte le prime cure in Pronto Soccorso possono essere orientate meglio solo dopo la raccolta dell’anamnesi da familiari o testimoni. Siamo davvero sicuri di non causare mai un danno opponendo un rifiuto incondizionato, magari da regolamento?
      Il consenso deve essere acquisito in forma valida. Esistono convinzioni personali o religiose, come per esempio la pratica delle trasfusioni di sangue o anche la sola infusione di fisiologica in certe ore della giornata durante il Ramadan, che non si possono disconoscere salvo invocare lo stato di necessità. Ovviamente non tutte le situazioni sono codificabili ma spesso la professionalità dell’operatore sanitario fa la differenza.
      Quanto all’assicurazione, il trasporto di un accompagnatore deve essere funzionale al soccorso (a mio parere anche solo per assistere meglio un paziente particolarmente ansioso, se il contesto lo permette). Con questa condizione essenziale la destinazione d’uso del veicolo viene rispettata.

  • Paolo

    Grazie per la sollecita risposta!
    Mi sembra di poter condividere l’ottima regola per cui “il trasporto di un accompagnatore deve essere funzionale al soccorso (a mio parere anche solo per assistere meglio un paziente particolarmente ansioso, se il contesto lo permette)”.
    Certo trovare posto per il pz., il soccorritore/sanitario e anche per l’accompagnatore – con modalità tali da consentire l’uso da parte di questi delle cinture di sicurezza – nel vano sanitario dell’ambulanza è pressochè impossibile e dunque sarà riservato a casi del tutto eccezionali.

    Quanto al problema di cui al punto 4 Le chiedo se vi siano delle direttive comunemente accettate. Vedo che il regolamento siciliano sostiene correttamente che “la responsabilità sul pz. è mantenuta dall’equipaggio fino alla consegna dello stesso al personale di P.S.” e che “i familiari, sottosrcivendo il modulo di rifiuto di trattamento o di trasporto proposto dal medico (e se manca dal ROS devo dedurre)… non lo liberano dalla responsabilità di tale scelta”. Quindi nell’insanabile contrasto tra genitore che rifiuta e necessità del minore di esser trattato e/o trasportato come ci si deve comportare?
    Mi chiedo – e Le chiedo – inoltre se ci siano differenze nel caso in cui il minore sia comunque capace di intendere e volere (diciamo di età superiore a 10 anni) e questi voglia il trattamento, fermamente rifiutato invece dal genitore.
    La prego di comprendere che si tratta di casi più frequenti di quanto non si creda e di domande poste senza alcun intento polemico. Si pensi al non infrequente caso in cui il genitore responsabile di lesioni dolose o di maltrattamenti in famiglia si ostini a rifiutare trattamento e/o trasporto proprio con l’intento di tutelare sè stesso invece del bene della salute del minore del quale è rappresentante legale, come la legge gli imporrebbe di fare.

    • I “casi eccezionali”? Sono molto di più di quanto si pensi. Consideri, solo per fare un esempio, i tanti casi di frattura di femore nell’anziano. Perché negare l’accompagnamento di un familiare ben presente a se stesso se il paziente lo richiede? Ci priveremmo di una risorsa e costringeremmo il paziente a vivere ancora più pesantemente il trauma già grave dell’ospedalizzazione. La professionalità dell’operatore si vede anche in questo.
      Quanto allo spazio di manovra nel vano sanitario, con le vecchie ambulanze Alfa Romeo era diverso…. ma oggi la sua mancanza è generalmente solo un timore infondato (o una buona scusa!).
      Per le problematiche sui minori Le segnalo la Convenzione di Oviedo e il Codice di Deontologia medica (artt. 36 e 37, vado a memoria). La Giurisprudenza è ormai ben orientata sul limite dei 14 anni, dal quale in poi è bene coinvolgere sempre anche il minore.
      La tutela di minori e incapaci viene prima di tutto. Il parere di chi ha la tutela del minore va rispettato ma se c’è ipotesi di reato si deve avvisare il 112 per ottenere un intervento urgente.

  • PAOLO

    BUONASERA VORREI CHIEDERE CORTESEMENTE UNA COSA NEL TRASPORTARE UN PAZIENTE DA CASA AD UNA STRUTTURA OSPEDALIERA E IL PAZIENTE MUORE DURANTE IL TRAGITTO GLI ASSISTENTI ALL’INTERNO DELL’AMBULANZA HANNO UN FERMO DI 40 GIORNI PER INDAGINI SULLA MORTE DEL PAZIENTE?
    DISTINTI SALUTI PAOLO

    • Salve Paolo. Non è ben chiaro il contesto a cui si riferisce (organizzazione pubblica o privata; trasporto sanitario urgente o non urgente).
      La sospensione cautelare è prevista dal cosiddetto codice disciplinare del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Sanità.

  • giuseppe pendola

    Salve, vorrei sapere se in sicilia ci sono ancora le ambulanze tipo A e B, mi hanno detto che sono solo di -tipo A e noi che facciamo trasporti infermi cosa facciamo?

  • giuseppe pendola

    Grazie, ma l’ufficiale sanitario che ogni anno dovrebbe fare la vidimazione annuale mi ha detto che nel 2004 in sicilia il governo regionale modificò la legge rendendole tutte di tipo A, quindi io non potrei svolgere il mio lavoro visto che non ho l’autorizzazione del mezzo.
    Lei sarebbe così gentile di chiarimi questo punto.
    N.B. Sono in posesso del C.A.P. e iscrizione al ruolo dei conducenti.
    Grazie

  • giuseppe pendola

    ovviamente chiaimenti anche sull’autorimessa.
    grazie per il suo contributo.

    • Salve Giuseppe. Se è per questo, la sostituzione delle ambulanze di tipo B con ambulanze di tipo A era prevista già da prima con il decreto n. 34276 del 27 Marzo 2001 “Linee guida generali sul funzionamento del servizio di Urgenza-Emergenza Sanitaria S.U.E.S. 118″ e attualmente la denominazione “di tipo A” è stata superata dal decreto 25 marzo 2009. Ma tutto ciò riguarda esplicitamente la rete dell’emergenza-urgenza.
      Ho ricontrollato a lungo ma non sono a conoscenza di atti pubblici sul trasporto sanitario semplice non urgente. In assenza di regolamentazione l’impiego di ambulanze di tipo B dovrebbe essere consentito.

  • giuseppe pendola

    La ringrazio infinitamente, ma le espongo un altro quesito, l’autorimessa o ricovero del mezzo?

    • Mi dia un po’ di tempo. Vorrei verificare una circolare del 1991 e le note seguenti.

    • La circolare richiede “locali rimesse per autoambulanza dotati di presa d’acqua per il lavaggio, chiusino idraulico nel pavimento per il deflusso delle acque di lavaggio, lavatoio”, da indicare in planimatria 1/100 insieme ai locali per la direzione, per il personale (soggiorno e spogliatoio) e per il deposito di materiale di pulizia e disinfezione. L’assenza di impianto idrico può essere superata con la stipula di un contratto con un’impresa di lavaggio di veicoli.

  • giuseppe pendola

    Salve, le propongo un altro quesito, potrebbe darmi informazione riguardante la progettazione e le attrezzature per le autorimesse funebri.
    Grazie.

  • giuseppe pendola

    Salve, Dott. Pacifici in primis voglio ringraziarla per l’immenso aiuto che lei ci da, come già le ho detto in precedenza ho qualche probblema con con autonoleggio ambulanza con conducente (NCC) ho parlato con l’ASP di competenza come da lei suggerito, mi hanno risposto che le licenze NCC per ambulanza rilasciate dal comune (mio padre ne ha una) sono state superate con la cicolare 615 del 14\12\91, dove mi si dice che io dovrei avere 14 dipendenti- sede operativa ecc. ecc. ho chiarito che il mio doveva essre solo un trasporto dall’ospedale a casa, causa dimissione ho da istituto di cura ad un’altro dicendo pure che sulla gazzetta ufficiale n.225 del 28.09.2009 era stato pubblicato il decreto 1 settembre 2009 n. 137 e che sono in possesso del C.A.P. ed iscrizione al ruolo conducenti, mi hanno risposto che il decreto si riferisce solo all’imatricolazione del mezzo, ovviamento tutto questo succede in SICILIA.
    AIUTO

  • giuseppe pendola

    quante persone dovremmo essere iscritti in questta società per svolgere il servizio?

    • La circolare non lo stabilisce. Esistono, invece, linee guida regionali per il 118: l’equipaggio dei mezzi di soccorso di base (le ambulanze di tipo B) è costituito da un autista e da un soccorritore. Questa disposizione è applicabile anche al trasporto sanitario non urgente con ambulanza, come nel Suo caso, per evidenti motivi di sicurezza del trasporto. Quindi, tornando alla Sua domanda, sono richieste due unità a turno.

  • giuseppe pendola

    se parliamo di due unita a turno sono 8 persone

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