Sicilia: la rete dell’emergenza-urgenza sanitaria

Il quadro normativo della regione siciliana contenuto nella Legge 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” (G.U. 3° Serie Speciale – Regioni n. 10 del 6 marzo 2010).

(omissis)

                               Art. 24 

                Rete dell'emergenza-urgenza sanitaria 

    1. Il sistema regionale di emergenza-urgenza e' articolato in:
      a) sistema territoriale di emergenza:  postazioni  di  soccorso
territoriale, punti territoriali di emergenza, servizi di continuita'
assistenziali;
      b)   sistema   ospedaliero:   pronto   soccorso    ospedaliero,
dipartimento di emergenza-urgenza.
    2. Il sistema di emergenza-urgenza:
      a)  assicura  il  coordinamento  delle  attivita'  connesse  ai
prelievi ed  ai  trapianti  di  organi  in  raccordo  con  il  Centro
regionale trapianti;
      b) assicura il trasporto di emergenza neonatale ed il trasporto
anche secondario della rete dell'infarto miocardico acuto;
      c)  favorisce  l'integrazione  con  i  servizi  di  continuita'
assistenziale;
      d) si raccorda con la Protezione civile;
      e)  collabora  con   gli   altri   servizi   pubblici   addetti
all'emergenza, con le Prefetture ed i dipartimenti di  prevenzione  e
di tutela dei luoghi di lavoro;
      f) partecipa alla stesura  di  piani  di  intervento  sanitario
delle maxi-emergenze.
    3. Alfine di svolgere le attivita' di cui  al  comma  2,  nonche'
allo scopo di effettuare il coordinamento del servizio e di  ricevere
ed autorizzare le richieste per missioni di ambulanze e/o elisoccorso
primario e secondario, valutandone  la  criticita'  ed  il  grado  di
complessita' in  relazione  alla  tipologia  dell'emergenza,  operano
quattro centrali operative, corrispondenti a quelle gia' esistenti.
    4. Le centrali operative effettuano il coordinamento del servizio
nei rispettivi ambiti  di  riferimento,  ricevendo  le  richieste  di
intervento, valutandone la criticita' ed il grado di complessita'  in
relazione alla tipologia dell'emergenza ed autorizzando  le  missioni
di autosoccorso e/o elisoccorso primario e secondario.
    5. Ciascuna Centrale operativa deve essere dotata, oltre che  del
necessario  personale  di  supporto,  di   personale   esclusivamente
dedicato avente requisiti professionali secondo la normativa  vigente
in  materia,  reclutato  tra  il  personale   medico   dell'area   di
emergenza-urgenza e tra il  personale  infermieristico  che  oltre  a
specifica  formazione  di  base  abbia  superato  adeguati   percorsi
formativi  e  di  addestramento  rivolti  anche  alla  conoscenza   e
all'acquisizione di competenza nelle  procedure  per  la  valutazione
dello scenario,  di  riconoscimento  e  gestione  dell'emergenza,  di
esecuzione  delle  manovre  di  supporto  alle  funzioni  vitali,  di
sviluppo del coordinamento con le strutture della rete dell'emergenza
e degli altri servizi pubblici addetti all'emergenza.
    6.    Un'articolazione    organizzativa    del     sistema     di
emergenza-urgenza,  completata  l'informatizzazione   del   servizio,
potra' essere rimodulata con decreto dell'Assessore regionale per  la
sanita'  previo  parere  della  competente  Commissione   legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana.
    7. Il personale  medico  ed  infermieristico  da  utilizzare  nel
Servizio  emergenza  urgenza  118  e'  scelto  da   una   graduatoria
regionale, regolamentata con successivo provvedimento  dell'Assessore
regionale per la  sanita',  composta  da  soggetti  in  possesso  dei
requisiti formativi  e  di  addestramento  previsti  dalla  normativa
vigente relativa ai servizi di emergenza-urgenza e in via prioritaria
dal  personale  in   servizio   gia'   utilizzato   nelle   ambulanze
medicalizzate attive nel territorio  regionale  ed  in  possesso  dei
requisiti previsti.
    8. Al fine di assicurare omogeneita' di  intervento,  continuita'
assistenziale ed  efficienza  operativa  e'  istituito,  senza  oneri
aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale ne' del bilancio
della  Regione,  il  Comitato  regionale   per   l'emergenza-urgenza,
presieduto dall'Assessore regionale per  la  sanita',  o  da  un  suo
delegato, composto dai  responsabili  delle  Centrali  operative  del
Servizio emergenza urgenza 118, dai direttori sanitari delle  aziende
sedi di Centrali operative, nonche' dai referenti provinciali per  il
Servizio  118  individuati  dai  direttori  generali  delle   aziende
sanitarie provinciali che non siano sede di Centrali operative.
    9. Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  la  sanita',  da
emanarsi entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono determinate le modalita' di  funzionamento
del Servizio emergenza-urgenza 118 e le procedure per  l'adozione  di
protocolli  operativi   finalizzati   a   promuovere   la   qualita',
l'efficienza e  l'uniformita'  del  servizio  nell'intero  territorio
della  Regione  e  a  garantire  il  coordinamento  tra  le  centrali
operative e con la rete assistenziale, nonche' le linee guida per  la
formazione e l'aggiornamento del personale.
    10. L'espletamento  delle  attivita'  afferenti  al  Servizio  di
emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale,  diverse  da
quelle di cui al comma 4 espletate  dalle  Centrali  operative,  puo'
essere assolto anche avvalendosi, nel rispetto dei  principi  fissati
dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, di
organismi a totale partecipazione pubblica che esercitino la  propria
attivita' esclusivamente nei confronti della Regione siciliana e  nel
relativo ambito territoriale.
    11. Le modalita' di affidamento delle attivita' di trasporto  per
il Servizio di  emergenza-urgenza  118  di  cui  al  comma  10,  sono
determinate   sentita   la   competente    Commissione    legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana.
    12. Nel triennio successivo alla data di entrata in vigore  della
presente legge,  per  l'espletamento  delle  attivita'  afferenti  al
Servizio di emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio  regionale,
diverse da  quelle  di  cui  al  comma  4  espletate  dalle  Centrali
operative, e' fatto divieto di procedere all'impiego di personale  in
numero  superiore  a  quello  utilizzato  dall'attuale  gestore   del
servizio alla predetta data.
    13. La maggiore spesa derivante dall'imposta sul valore  aggiunto
eventualmente dovuta per  l'espletamento  dell'attivita'  di  cui  al
presente articolo trova riscontro, a decorrere dall'anno 2009,  nella
corrispondente  maggiore  entrata  che  si  realizza   nella   U.P.B.
4.3.1.1.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009
e per il triennio 2009-2011.

(omissis)

Regione Sicilia
LEGGE 14 aprile 2009, n.5
Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale. (G.U. 3° Serie Speciale – Regioni n. 10 del 6 marzo 2010)

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