Il quadro normativo della regione siciliana contenuto nella Legge 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” (G.U. 3° Serie Speciale – Regioni n. 10 del 6 marzo 2010).
(omissis)
Art. 24
Rete dell'emergenza-urgenza sanitaria
1. Il sistema regionale di emergenza-urgenza e' articolato in:
a) sistema territoriale di emergenza: postazioni di soccorso
territoriale, punti territoriali di emergenza, servizi di continuita'
assistenziali;
b) sistema ospedaliero: pronto soccorso ospedaliero,
dipartimento di emergenza-urgenza.
2. Il sistema di emergenza-urgenza:
a) assicura il coordinamento delle attivita' connesse ai
prelievi ed ai trapianti di organi in raccordo con il Centro
regionale trapianti;
b) assicura il trasporto di emergenza neonatale ed il trasporto
anche secondario della rete dell'infarto miocardico acuto;
c) favorisce l'integrazione con i servizi di continuita'
assistenziale;
d) si raccorda con la Protezione civile;
e) collabora con gli altri servizi pubblici addetti
all'emergenza, con le Prefetture ed i dipartimenti di prevenzione e
di tutela dei luoghi di lavoro;
f) partecipa alla stesura di piani di intervento sanitario
delle maxi-emergenze.
3. Alfine di svolgere le attivita' di cui al comma 2, nonche'
allo scopo di effettuare il coordinamento del servizio e di ricevere
ed autorizzare le richieste per missioni di ambulanze e/o elisoccorso
primario e secondario, valutandone la criticita' ed il grado di
complessita' in relazione alla tipologia dell'emergenza, operano
quattro centrali operative, corrispondenti a quelle gia' esistenti.
4. Le centrali operative effettuano il coordinamento del servizio
nei rispettivi ambiti di riferimento, ricevendo le richieste di
intervento, valutandone la criticita' ed il grado di complessita' in
relazione alla tipologia dell'emergenza ed autorizzando le missioni
di autosoccorso e/o elisoccorso primario e secondario.
5. Ciascuna Centrale operativa deve essere dotata, oltre che del
necessario personale di supporto, di personale esclusivamente
dedicato avente requisiti professionali secondo la normativa vigente
in materia, reclutato tra il personale medico dell'area di
emergenza-urgenza e tra il personale infermieristico che oltre a
specifica formazione di base abbia superato adeguati percorsi
formativi e di addestramento rivolti anche alla conoscenza e
all'acquisizione di competenza nelle procedure per la valutazione
dello scenario, di riconoscimento e gestione dell'emergenza, di
esecuzione delle manovre di supporto alle funzioni vitali, di
sviluppo del coordinamento con le strutture della rete dell'emergenza
e degli altri servizi pubblici addetti all'emergenza.
6. Un'articolazione organizzativa del sistema di
emergenza-urgenza, completata l'informatizzazione del servizio,
potra' essere rimodulata con decreto dell'Assessore regionale per la
sanita' previo parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana.
7. Il personale medico ed infermieristico da utilizzare nel
Servizio emergenza urgenza 118 e' scelto da una graduatoria
regionale, regolamentata con successivo provvedimento dell'Assessore
regionale per la sanita', composta da soggetti in possesso dei
requisiti formativi e di addestramento previsti dalla normativa
vigente relativa ai servizi di emergenza-urgenza e in via prioritaria
dal personale in servizio gia' utilizzato nelle ambulanze
medicalizzate attive nel territorio regionale ed in possesso dei
requisiti previsti.
8. Al fine di assicurare omogeneita' di intervento, continuita'
assistenziale ed efficienza operativa e' istituito, senza oneri
aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale ne' del bilancio
della Regione, il Comitato regionale per l'emergenza-urgenza,
presieduto dall'Assessore regionale per la sanita', o da un suo
delegato, composto dai responsabili delle Centrali operative del
Servizio emergenza urgenza 118, dai direttori sanitari delle aziende
sedi di Centrali operative, nonche' dai referenti provinciali per il
Servizio 118 individuati dai direttori generali delle aziende
sanitarie provinciali che non siano sede di Centrali operative.
9. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanita', da
emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinate le modalita' di funzionamento
del Servizio emergenza-urgenza 118 e le procedure per l'adozione di
protocolli operativi finalizzati a promuovere la qualita',
l'efficienza e l'uniformita' del servizio nell'intero territorio
della Regione e a garantire il coordinamento tra le centrali
operative e con la rete assistenziale, nonche' le linee guida per la
formazione e l'aggiornamento del personale.
10. L'espletamento delle attivita' afferenti al Servizio di
emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale, diverse da
quelle di cui al comma 4 espletate dalle Centrali operative, puo'
essere assolto anche avvalendosi, nel rispetto dei principi fissati
dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, di
organismi a totale partecipazione pubblica che esercitino la propria
attivita' esclusivamente nei confronti della Regione siciliana e nel
relativo ambito territoriale.
11. Le modalita' di affidamento delle attivita' di trasporto per
il Servizio di emergenza-urgenza 118 di cui al comma 10, sono
determinate sentita la competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana.
12. Nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, per l'espletamento delle attivita' afferenti al
Servizio di emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale,
diverse da quelle di cui al comma 4 espletate dalle Centrali
operative, e' fatto divieto di procedere all'impiego di personale in
numero superiore a quello utilizzato dall'attuale gestore del
servizio alla predetta data.
13. La maggiore spesa derivante dall'imposta sul valore aggiunto
eventualmente dovuta per l'espletamento dell'attivita' di cui al
presente articolo trova riscontro, a decorrere dall'anno 2009, nella
corrispondente maggiore entrata che si realizza nella U.P.B.
4.3.1.1.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009
e per il triennio 2009-2011.
(omissis)
Regione Sicilia
LEGGE 14 aprile 2009, n.5
Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale. (G.U. 3° Serie Speciale – Regioni n. 10 del 6 marzo 2010)

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