2 Gestione dei DAE
2.1 Classificazione
Ai fini del presente regolamento i DAE presenti in ambito territoriale assegnati in comodato d’uso dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie ovvero acquisiti con fondi propri da enti pubblici e privati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a. DAE del sistema SUEM 118
Sono quelli presenti a bordo dei mezzi di soccorso di proprietà delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ovvero di enti pubblici e privati accreditati che svolgono attività nel’ambito del Servizio Urgenza Emergenza Medica o che svolgono servizi di trasporto per conto del Servizio Sanitario Regionale.
b. DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118
Sono compresi in questa categoria i DAE che possono essere attivati dalla CO 118 per eseguire interventi sul territorio in un determinato bacino di utenza, quali ad esempio i DAE a bordo di mezzi non sanitari adibiti a servizi di emergenza o i DAE al servizio di ambiti territoriali quali comuni o quartieri per i quali vi sia la disponibilità di personale attivabile per l’effettuazione di interventi di soccorso in tempi inferiori rispetto a quelli garantiti dai mezzi del SUEM.
c. DAE al servizio della collettivit
Sono compresi in questa categoria i DAE al servizio di luoghi pubblici di accesso libero e ad elevata frequentazione, nei quali a causa del grande afflusso di pubblico vi è la concreta possibilità che possa verificarsi un arresto cardiaco, quali stazioni ferroviarie principali, aeroporti, autostazioni del trasporto pubblico, uffici pubblici ad elevato afflusso.
d. DAE ad uso locale
Sono compresi in questa categoria i defibrillatori destinati ai dipendenti ed agli utenti di strutture pubbliche e private quali impianti sportivi, centri natatori, strutture ricreative, centri commerciali, aziende, uffici pubblici, residenze sanitarie assistite, stabilimenti balneari, etc.
Sono altresì compresi i DAE utilizzati da enti ed associazioni che erogano a soggetti pubblici e privati servizi di trasporto e soccorso con ambulanza non di competenza del sistema SUEM 118.
2.2 Manutenzione ordinaria e straordinaria
2.2.1 Obblighi e responsabilità
Tutti i DAE, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.
Tutti i DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.
La sorveglianza del regolare mantenimento dei DAE compete come segue:
a. DAE del sistema SUEM 118: alla struttura che ne ha la proprietà;
b. DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118: alla C.O. competente perterritorio;
c. DAE al servizio della collettività: all’ente che ne ha la proprietà, se il DAE è stato acquisito;
alla C.O. competente per territorio in caso di DAE di proprietà regionale in comodato d’uso;
d. DAE ad uso locale: alla struttura che ne ha la proprietà o ne usufruisce in comodato.
2.2.2 Onere economico per la manutenzione
2.2.2.1 DAE del sistema SUEM 118
Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE presenti a bordo dei mezzi del SSR è di competenza delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere proprietarie del mezzo.
Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE degli enti accreditati, convenzionati o che hanno in essere contratti per l’espletamento di servizi a titolo oneroso in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e/o del sistema SUEM sono a carico degli enti stessi, fatto salvo il ristoro dei costi sostenuti nell’ambito del corrispettivo versato dalle Aziende per i servizi svolti. In alternativa, le convenzioni ed i contratti relativi possono prevedere la presa in carico
diretta della manutenzione da parte dell’Azienda contraente.
2.2.2.2 DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118
Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118 sono a carico dell’Azienda Sanitaria competente per territorio e trovano ristoro nel finanziamento della funzione SUEM erogato annualmente dalla Regione Veneto. Si considerano inseriti nella rete di allertamento i DAE per i quali esiste una procedura di allertamento da parte della C.O. predisposta dal Direttore della stessa.
2.2.2.3 DAE al servizio della collettivit
Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE al servizio della collettività sono a carico dell’Azienda Sanitaria competente per territorio e trovano ristoro nel finanziamento della funzione SUEM erogato annualmente dalla Regione Veneto. Si considerano tali i DAE per i quali il Direttore della C.O. competente per territorio ha certificato che il DAE rientra nel programma PAD del SUEM.
2.2.2.4 DAE ad uso locale
Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE ad uso locale sono interamente a carico del proprietario/comodatario del DAE.
Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere affinché le stesse provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario.
Qualora l’ente riceva in comodato d’uso un DAE di proprietà regionale, il contratto di comodato stipulato con l’Azienda sanitaria deve esplicitamente prevedere se la manutenzione verrà curata dall’ente o sarà demandata all’Azienda, fermo restando che l’onere economico dovrà essere a carico del comodatario.
In deroga a questa norma il Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sanitari può, con proprio decreto assunto su proposta del Direttore della C.O. approvata dal responsabile del CREU, identificare DAE di questa categoria che rientrano nei programmi PAD della Regione. Gli oneri della manutenzione di tali DAE sono a carico dell’Azienda Sanitaria di competenza territoriale e trovano ristoro nel finanziamento annuale a disposizione del CREU.
2.3 Referente
Per i DAE a disposizione di enti e strutture a carattere non sanitario deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l’operatività, sulla base del protocollo predisposto dalla C.O. competente sul territorio, per i DAE sottoposti a sorveglianza della stessa, ovvero secondo quanto previsto dal manuale d’uso dell’apparecchiatura, per le altre tipologie di DAE. Il nominativo del referente deve essere riportato nel registro dei DAE presenti sul territorio esistente presso la C.O.
2.4 Oneri per la formazione del personale
2.4.1 DAE del sistema SUEM 118
Gli oneri relativi alla formazione del personale dipendente dal SSR che opera a bordo dei mezzi sono di competenza delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere da cui dipende il personale.
Gli oneri relativi alla formazione del personale necessario all’impiego dei DAE degli enti accreditati e/o convenzionati che espletano servizi a titolo oneroso in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sono a carico degli enti stessi, fatto salvo il ristoro dei costi sostenuti nell’ambito del corrispettivo versato dalle Aziende per i servizi svolti. In alternativa, le convenzioni ed i contratti relativi possono prevedere la presa in carico diretta della formazione da parte dell’Azienda contraente. Al fine della determinazione dei costi, il Direttore della C.O.
definisce l’aliquota di personale abilitato dell’ente necessario all’espletamento dei servizi svolti in favore delle Aziende.
2.4.2 DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118
Gli oneri relativi alla formazione del personale addetto ai DAE inseriti nella rete di allertamento del sistema SUEM 118 sono a carico dell’Azienda Sanitaria competente per territorio e trovano ristoro nel finanziamento della funzione SUEM erogato annualmente dalla Regione Veneto. Si considerano inseriti nella rete di allertamento i DAE per i quali esiste una procedura di allertamento da parte della C.O. predisposta dal Direttore della stessa. Il Direttore della C.O. concorda con ciascun ente il numero di persone da abilitare al fine di mantenere costantemente operativo il DAE.
L’attività di retraining è svolta da tutors interni all’ente che ha in gestione il DAE senza oneri a carico dell’Azienda Sanitaria; è invece a carico di quest’ultima il costo sostenuto per il percorso formativo dei tutors.
2.4.3 DAE al servizio della collettività
Gli oneri per la formazione del personale abilitato all’impiego dei DAE al servizio della collettività sono a carico dell’Azienda Sanitaria competente per territorio e trovano ristoro nel finanziamento della funzione SUEM erogato annualmente dalla Regione Veneto. L’attività di retraining è svolta da tutors interni all’ente che ha in gestione il DAE senza oneri a carico dell’Azienda Sanitaria; è invece a carico di quest’ultima il costo sostenuto per il percorso
formativo dei tutors.
Si considerano al servizio di comunità i DAE per i quali il Direttore della C.O. competente per territorio ha certificato che il DAE costituisce una risorsa destinata alla collettività.
2.4.4 DAE ad uso locale
Gli oneri per la formazione e per il retraining del personale abilitato all’impiego dei DAE ad uso locale sono interamente a carico del proprietario/comodatario del DAE.
Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere affinché le stesse provvedano alla formazione del personale e dei tutors, ponendo comunque i costi a carico del proprietario.
Qualora l’ente riceva in comodato d’uso un DAE di proprietà regionale, il contratto di comodato stipulato con l’Azienda sanitaria deve esplicitamente prevedere se la formazione verrà curata dall’ente o sarà demandata all’Azienda, fermo restando che l’onere economico dovrà essere a carico dell’ente.
Per i DAE che, sulla base del decreto del Dirigente dei Servizi Sanitari di cui al punto 2.2.2.4, rientrano nei programmi PAD si applica la disciplina di cui al precedente punto 2.4.3, con l’eccezione che i costi sostenuti dalle ULSS troveranno ristoro nel finanziamento annuale a disposizione del CREU.
2.4.5 Tariffe
Per i corsi organizzati dalle Aziende queste corrispondono al personale dipendente che svolge le funzioni di istruttore i compensi previsti dalla normativa vigente per l’attività di docenza dei dipendenti del SSR, fatta salva la possibilità per ciascuna Azienda di adottare retribuzioni differenziate all’interno di specifici progetti.
In ogni caso il costo riconosciuto a terzi ai fini del ristoro da parte delle Aziende nei casi previsti dal presente regolamento è calcolato sulla base della stessa tariffa oraria, tenuto conto di un rapporto istruttore/discente di 1:5 e di una durata massima del corso di formazione pari a 8 ore.
Nulla è dovuto a terzi per l’attività di retraining svolta dai tutors.
3 Monitoraggio della rete
3.1 Registro dei DAE
Presso ciascuna C.O. è istituito il registro dei DAE destinati all’impiego extraospedaliero; il registro deve riportare marca, modello e numero di serie del DAE, dati dell’ente proprietario o comodatario, nominativo del referente per la gestione, estremi degli eventi nei quali il DAE è stato utilizzato.
Per i DAE in gestione diretta da parte della C.O. dovranno essere anche riportate le date e l’esito dei controlli manutentivi e le scadenze del materiale di consumo.
3.2 Dichiarazione di possesso
Chiunque acquisti un DAE destinato all’impiego extraospedaliero dovrà segnalare l’avvenuto acquisto alla C.O. competente per territorio, utilizzando il modulo in calce al presente regolamento.
Sono esentati dalla dichiarazione:
a. le Aziende sanitarie ed ospedaliere e gli ospedali pubblici e privati;
b. gli studi medici e gli ambulatori, qualora i DAE siano ad esclusivo uso interno della struttura;
c. tutte le strutture sanitarie che erogano attività per le quali le norme di legge vigenti richiedono la presenza di un defibrillatore, qualora i DAE siano ad esclusivo uso interno della struttura.
3.3 Impiego del DAE
Quando un DAE presente sul territorio viene utilizzato, tutti i dati relativi all’intervento dovranno essere scaricati a cura dell’equipe del SUEM intervenuta sul posto e resi disponibili al Pronto Soccorso od al reparto di destinazione dei paziente; una copia dovrà essere trasmessa alla C.O. competente per territorio.
Qualora lo scarico dei dati dal DAE richieda un hardware e/o un software dedicato non in possesso del SUEM, lo scarico dovrà avvenire a cura dell’ente che ha in carico il DAE, che provvederà a trasmettere immediatamente i dati scaricati alla C.O. competente per territorio.
Al Direttore della Centrale Operativa del SUEM
di _________________________
Il sottoscritto________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ____________________
in qualità di_________________________________________________________
dell’ente____________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________
via_________________________________________________________________
DICHIARA
di avere acquisito in data ________________ il Defibrillatore Automatico Esterno:
fabbricante __________________________________________________________
modello _____________________________________________________________
numero di serie _______________________________________________________
e che lo stesso sarà impiegato in installazione fissa – mobile (1)
presso ______________________________________________________________
sita in località ________________________________________________________
via _________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
- che l’addetto alla sorveglianza è il sig ____________________________________
- cha la manutenzione ordinaria è svolta da _________________________________
- di essere a conoscenza delle prescrizioni del Regolamento della Regione Veneto per la gestione
dei DAE ad uso extraospedaliero di cui alla DGRV n. XXXX/2009 e di impegnarsi a rispettarle
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.
Data
____________________
Firma
______________________
(1) cancellare la voce che non interessa

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