Ambulanze ed elicotteri: le tariffe in Valle d’Aosta

I costi al minuto per il trasporto sanitario in ambulanza e le attività di elisoccorso.

Solitamente non ci si pensa, a meno di non occuparcene professionalmente, ma le attività di soccorso medico ordinario sono programmate dalle Regioni in base alla popolazione, alle caratteristiche fisiche del territorio e alle risorse finanziarie. Hanno quindi un costo che le Regioni, cioè tutti noi, rimborsano a chi fornisce uomini e mezzi per effettuarlo.

Oggi vogliamo darvi conto su cosa ha stabilito la Regione Autonoma Valle d’Aosta con la Deliberazione 11 dicembre 2009, n. 3653: “Determinazione delle tariffe per le attività di trasporto sanitario non urgente o programmato e di assistenza alle manifestazioni. Approvazione di disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta in materia di compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso. Revoca della DGR n. 1654 in data 09.06.2006″.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare le seguenti tariffe da applicarsi alle attività di trasporto sanitario non urgente o programmato e assistenza alle manifestazioni ed alle attività di soccorso e trasporto sanitario nell’ambito della mobilità sanitaria:

Diritto fisso di chiamata € 100,00
Costo al chilometro € 0,26
Equipaggio base – per ogni 1/2 ora di intervento o di durata della manifestazione € 25,00
Infermiere – per ogni 1/2 ora di intervento o di durata della manifestazione € 16,00
Medico – per ogni 1/2 ora di intervento o di durata della manifestazione € 30,00

2. di approvare la tabella per il calcolo automatico del costo dell’intervento, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

3. di dare atto che gli elementi che concorrono a determinare i costi (di cui alla tabella citata al punto 2) sono così individuati:

a) i chilometri sono conteggiati convenzionalmente raddoppiando la distanza intercorrente tra il pronto soccorso dell’Ospedale Regionale ed il capoluogo (o la frazione, per le località particolarmente distanti dal relativo capoluogo e caratterizzate da forte afflusso turistico) del Comune in cui è effettuato l’intervento di trasporto sanitario (con un minimo di 10 km e fino ad un massimo di 100 km. totali);

b) i tempi dell’intervento sono calcolati ipotizzando una velocità media del mezzo di 60 km/h con arrotondamento per eccesso alla mezz’ora: i Comuni sono suddivisi in fasce sulla base della distanza chilometrica di cui al punto a) che determina la durata dell’intervento; non si conteggiano i tempi di stazionamento;

c) il costo dell’infermiere o del medico o di entrambi è sempre computato in rapporto alla durata totale dell’intervento;

d) nel calcolo delle tariffe per assistenza alle manifestazioni si tiene conto del costo del personale indicato al punto 1, moltiplicato per le ore di durata della manifestazione, ed il diritto fisso;

e) in caso di rendez-vous con automediche (mezzi utilizzati esclusivamente per un rapido trasporto di personale sanitario sul luogo dell’intervento) si calcola il costo di 1 solo automezzo e si comprende nella composizione dell’equipaggio la presenza del medico o dell’infermiere o di entrambi;

4. di disporre che per i trasporti effettuati anche al di fuori del territorio regionale – analogamente a quanto previsto per la composizione della tabella di cui al punto 2 – la distanza chilometrica è calcolata al doppio della distanza intercorrente tra l’Ospedale Regionale ed il centro del Comune di destinazione ed i tempi dell’intervento sono calcolati ipotizzando una velocità media del mezzo di 60 km/h con arrotondamento per eccesso alla mezz’ora;

5. di disporre che sono a carico dei trasportati le spese relative ad eventuali pedaggi, tasse, ecc. per la percorrenza veicolare di tratti a pagamento nonché eventuali spese di vitto e alloggio dell’equipaggio in occasione di viaggi a lunghissima percorrenza;

6. di dare atto che il costo a chilometro di cui al punto 1 è fissato periodicamente con determinazione del Direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;

7. di stabilire la compartecipazione al costo delle missioni di soccorso mediante elicottero con le seguenti modalità:

a) chiamate totalmente immotivate (rilevate dall’equipaggio intervenuto): corresponsione, da parte di tutti i soggetti che effettuano chiamate immotivate, dell’intero costo dell’intervento, secondo le tariffe di cui al punto 8 della presente deliberazione, ove risulti oggettivamente individuato l’autore della richiesta, ferme restando le implicazioni di natura penale legate al procurato allarme;

b) intervento inappropriato a mezzo elicottero (rilevato dall’equipaggio intervenuto): compartecipazione della spesa da parte dei soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale, per un importo pari a euro 800,00 anche nel caso di prestazioni rese a favore di soggetti in grave pericolo, per ambiente ostile (esempio: alpinista bloccato in parete o escursionista con attrezzatura inadeguata);

c) per i casi di cui alla lettera b) di trasporto plurimo (comitive) il pagamento è dovuto per intero da ogni soggetto; se il costo effettivo del servizio risulta inferiore all’ammontare della compartecipazione totale, la stessa sarà proporzionalmente ripartita in parti uguali tra gli utenti fino all’importo dell’intervento di elisoccorso;

d) corresponsione da parte dei cittadini stranieri del costo totale dell’intervento, secondo le tariffe di cui al punto 8 della presente deliberazione, fino ad un massimo di euro 3.500,00 a persona, sia nel caso di intervento sanitario sia nel caso di intervento inappropriato;

e) nessuna compartecipazione ai costi del servizio erogato è dovuta né dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale né dai cittadini stranieri nel caso di decesso del paziente soccorso;

8. di approvare le seguenti tariffe da applicarsi agli interventi di cui ai punti 7a) e 7d) della presente deliberazione:

Diritto fisso di chiamata € 100,00
Costo al minuto di volo con aeromobile AW139 € 137,00
Costo al minuto di volo con aeromobile AB412 € 74,80

9. di stabilire che l’Azienda USL della Valle d’Aosta provveda ad introitare gli importi di cui al punto 7 della presente deliberazione, dovuti dai soggetti identificati dall’equipaggio dell’elisoccorso e che utilizzi tali fondi secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra la Regione e l’Azienda stessa, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 135/2009 e successive modificazioni;

10. di revocare, a decorrere dall’01.01.2010, la deliberazione della Giunta regionale n. 1654 in data 9 giugno 2006, recante «Approvazione delle modalità per la compartecipazione al costo delle prestazioni di elisoccorso sanitario e delle relative tariffe, a decorrere dal 01.07.2006. Aggiornamento, a decorrere dall’01.01.2007 delle tariffe per le attività di soccorso e di trasporto sanitario, ai fini della regolazione della mobilità sanitaria interregionale e degli altri addebiti ad enti e soggetti pubblici e privati, a modificazione della DGR n. 4105 del 15 novembre 2004»;

11. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione abbiano decorrenza dall’01.01.2010;

12. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all’Azienda USL della Valle d’Aosta per i provvedimenti di competenza;

13. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 4 del 26.01.2010.

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