4.2. La formazione e l’addestramento del personale addetto al trasporto dei pazienti
Un’adeguata formazione riduce sensibilmente i rischi e le complicanze, aumentando la qualità delle prestazioni erogate.
La formazione e l’addestramento continuo del personale addetto al soccorso e trasporto dei pazienti rappresenta un’attività di primaria importanza, per garantire sicurezza ai pazienti e agli stessi operatori.
In particolare le organizzazioni sanitarie devono organizzare corsi di formazione specifici per le diverse figure coinvolte nel trasporto dei pazienti in emergenza e programmato. Tale attività deve prevedere anche verifiche periodiche.
Le attività formative devono comprendere:
- corsi di Basic Life Support e Defibrillation (BLSD) per tutti gli operatori;
- corsi di Advanced Life Support (ALS), certificati dall’Amministrazione regionale, per la formazione del personale medico ed infermieristico che opera nel Sistema in emergenza, come previsto dalle specifiche linee guida.
4.3. L’idoneità, l’utilizzo in sicurezza e la manutenzione dei mezzi di trasporto
È necessario assicurare l’idoneità dei mezzi di trasporto, anche in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia, e in particolare dei mezzi utilizzati dal Sistema di emergenza territoriale 118 e dalle strutture sanitarie per il trasporto dei pazienti critici.
Deve essere garantita la presenza di tutte le strumentazioni, degli apparecchi elettromedicali, dei farmaci e dei dispositivi medici necessari. Il sistema di ancoraggio del paziente e del materiale, la chiusura in sicurezza del portellone e il sistema di illuminazione devono essere conformi agli standard europei.
Le Aziende e le organizzazioni sanitarie che si occupano di trasporto di pazienti devono assicurare e documentare la manutenzione preventiva e correttiva dei mezzi di trasporto. A tal proposito è necessario che siano predisposti idonei piani annuali facendo riferimento alla check list individuata.
E’ fondamentale verificare l’idoneità del personale addetto alla guida dei mezzi di trasporto secondo la normativa vigente.
4.4. Il sistema di comunicazione
Per favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel sistema di trasporto sanitario è fondamentale promuovere un clima collaborativo. E’ necessario favorire infatti momenti di confronto, di discussione e di verifica per sviluppare le non tecnical skills.
Le Aziende e le organizzazioni sanitarie devono dotarsi di strumenti preferenziali, telefonici, radio e telematici, in grado di garantire la continuità nelle comunicazioni fra:
- centrali operative 118 e mezzi di soccorso;
- centrali operative 118 e pronto soccorsi ospedalieri;
- pronto soccorsi ospedalieri e mezzi di soccorso.
Le ambulanze del Sistema di emergenza territoriale 118 destinate al trasporto di pazienti critici devono essere dotate di sistema di trasmissione radio.
E’ utile dotarsi di una cartografia dettagliata anche con sistemi informatici e/o satellitari.
5. Implementazione della Raccomandazione
Le Direzioni aziendali, i Responsabili del Sistema di emergenza territoriale 118, i Direttori del Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA) sono invitati alla implementazione della presente Raccomandazione.
Le Direzione aziendali e i Sistemi di emergenza territoriale 118, che decidono di non utilizzare la Raccomandazione, devono predisporre una propria procedura per prevenire la morte o danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto.
5.1. Monitoraggio dell’implementazione della Raccomandazione
Si raccomanda di monitorare attivamente l’implementazione della Raccomandazione per la prevenzione della morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto.
5.2. Attivazione del protocollo di monitoraggio
Deve essere favorita la segnalazione dell’evento sentinella tramite specifiche procedure aziendali.
L’evento sentinella “Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero)” deve essere segnalato alla Direzione Generale della Programmazione sanitaria secondo il monitoraggio del Ministero della Salute.
6. Aggiornamento della Raccomandazione
La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà aggiornata in base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica.
Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della Raccomandazione
Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le strutture sanitarie sono invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del questionario accluso “Insieme per migliorare la prevenzione degli eventi sentinella”.
7. Riferimenti bibliografici
- DPR 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza pubblicato sulla G.U. n. 76 del 31/3/92 – Serie Generale.
- “Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle Linee Guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione al DPR del 27 marzo 1992” – G.U.R.I. n. 114 del 17 maggio 1996.
- “Il trasporto intraospedaliero del paziente critico adulto: responsabilità ed interventi infermieristici” – Nursing Oggi n° 4, anno 2000.
- Joint Commission International “Accreditation Standards for Medical Transport Organizations” – 2003.
- Commission on Accreditation of Medical Transport Systems “Accreditation Standards” 7th Edition, 2006.
- Accordo 22 maggio 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida su formazione, aggiornamento ed addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza”. G.U.R.I. n. 196 del 25/08/2003.
- Decreto Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987 n. 553 “Normativa tecnica e amministrativa relative alle autoambulanze”. G.U.R.I. n. 13 del 18/01/1988.
- Decreto Ministero dei Trasporti 5 novembre 1996 “ Normativa tecnica e amministrativa relative agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo”. G.U.R.I del 15/11/1996.
- Decreto Ministero dei Trasporti 20 novembre 1997 n. 487 “Regolamento recante la normativa tecnica e amministrativa relative alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali”. G.U.R.I n. 14 del 19/01/1998.
- ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile “Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri. Edizione 3, febbraio 2007.
- EN 1789: 2007 – Norma europea relativa a “Medical Vehicles and their equipment- Road ambulances”.
La presente Raccomandazione è stata elaborata dall’Ufficio III – Qualità delle attività e dei servizi – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema (Alessandro Ghirardini, Roberta Andrioli Stagno, Giandomenico Cannizzaro, Rosetta Cardone, Guerino Carnevale, Susanna Ciampalini, Antonietta Colonna, Angela De Feo, Daniela Furlan, Giorgio Leomporra, Carmela Matera, Gaia Mirandola, Maria Concetta Patisso, Claudio Seraschi) con il supporto tecnico del “Gruppo di lavoro per la sicurezza dei pazienti” e dell’Ufficio V della Direzione generale della Programmazione sanitaria (dott. Massimo Giannone, dott.ssa Angela Rita Panuccio).
La Raccomandazione è stata, quindi, sottoposta ad un processo di consultazione con le seguenti Associazioni, Società Scientifiche, Federazioni: ANMDO, CRI, FIASO, FISM, FNOMCeO, FNCO, IPASVI, SIAARTI, SIC, SIGO, SIMG, SIMEU, SIQuAS-VRQ, Società Italiana Sistemi 118 (SIS118).
Si ringraziano per l’attenta lettura e i suggerimenti forniti, il dott. Francesco Enrichens (coordinatore Emergenza Sanitaria Regione Piemonte), il dott. Alberto Zoli (direttore Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Regione Lombardia, il dott. Mario Costa (Presidente SIS 118), la dott.ssa Silvia Scelsi (ARES 118 Lazio), il sig. Luigi Negroni (Regione Piemonte – Assessorato Tutela salute e sanità).
La Raccomandazione è stata sottoposta all’attenzione del Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti.
Riferimenti:

gradirei porre una domanda:durante un tasporto secondario non urgente,(dimissioni)le normative vigenti in materia consentono che SOLO il famigliare presti assistenza al ammalato durante il il trasporto a domicilio????? e legale??? nella mia realtà Si..non ho trovato risposte!!!!!grazie
Nel caso specifico non esiste uno schema di riferimento ma questa Raccomandazione vincola le organizzazioni che si occupano di trasporto sanitario (ospedali, 118, società private) a dotarsi di un regolamento per la tutela e la sicurezza della persona trasportata. Il trasporto deve adattarsi alla singola persona, non il contrario.
Buonasera, lavoro per una cooperativa che svolge servizio di trasporto sanitario per conto di diverse ulss. in tutte queste per appalto viene richiesta la qualifica di autista soccorritore e la figura dell’o.s.s. succede che di notte sia a disposizione un autista reperibile ma non sia previsto l’o.s.s reperibile a supporto. visto la risposta del sign. Pacifici”Nel caso specifico non esiste uno schema di riferimento ma questa Raccomandazione vincola le organizzazioni che si occupano di trasporto sanitario (ospedali, 118, società private) a dotarsi di un regolamento per la tutela e la sicurezza della persona trasportata. Il trasporto deve adattarsi alla singola persona, non il contrario.” a una domanda simile, volevo chiedere vista l’indifferenza da parte di alcune ulss di risolvere il problema, quale sia esattamente la responsabilita’ dell’autista soccorritore nel caso in qui una volta caricato il paziente in ambulanza allo stesso succeda qualcosa o perchè solo nel vano sanitario o perchè il familiare non abbia competenze sanitarie specifiche.
in attesa di vostra risposta porgo i più cordiali saluti
Salve Marco.
La competenza in materia di sanità è delle Regioni. Alcune Regioni hanno un regolamento, altre no. Secondo il regolamento dell’Emilia-Romagna, per esempio, non è possibile organizzare un trasporto ordinario non urgente con il solo autista soccorritore. Le Regioni e le Aziende sanitarie che non hanno regolamenti si basano su norme nazionali che non disciplinano chiaramente il trasporto sanitario non urgente. Quindi il tutto ha un margine di discrezionalità.
In tutta franchezza queste situazioni sono anomalie belle e buone. Non si capisce perché di giorno è previsto un operatore e di notte se ne possa fare a meno. Il problema organizzativo viene scaricato sugli operatori in turno e sui familiari accompagnatori, che non hanno competenze e hanno ben altro di cui preoccuparsi.
Di sicuro la responsabilità penale è personale e va valutata caso per caso. Visto che il buon senso non è merce comune e l’incidente può essere dietro l’angolo, tutti hanno un proprio grado di responsabilità e tutti devono sempre vigilare: il medico responsabile del servizio, il personale dell’ambulanza, gli accompagnatori (amici o familiari) e anche il malato stesso. Chi ha la grana più grossa dal punto di vista legale è il medico di turno (tanto per cambiare): se qualcosa non torna, è bene collaborare con lui e avvisarlo. L’importante è ricordare di non fare ostruzionismo fine a se stesso perché un servizio sotto la responsabilità del medico di turno non può essere interrotto.
Questa nuova Raccomandazione ministeriale ha l’ambizione di correggere la discrezionalità sollecitando la formulazione di regolamenti. Vista la nostra sensibilità sui temi della sicurezza, non mi aspetto tempi brevi.
Scusate la banalità della domanda, ma visto che si parla anche di trasporto intraospedaliero vorrei togliermi una curiosità.
Perché in certi ospedali il trasporto dalla corsia ai vari reparti di radiologia, sala operatoria, eccetera avviene spingendo il letto (dotato di rotelle), mentre in altri casi il malato viene trasferito su una barella con i portantini (o persino i familiari) che lo sollevano afferrando la traversa, anche se è su un letto a rotelle? Quest’ultima procedura mi pare incredibilmente difficile e arretrata, e in caso di malati di un certo peso e in gravi condizioni è assai penosa.
Allora siamo almeno in due ad avere questa curiosità. Radicamento alle tradizioni? Voglia di far fare sport a personale, familiari e malati? Le barelle sono Euro 5 e consumano meno?
Le barelle hanno una larghezza esterna di circa 70 cm. L’unico vero motivo è che le barelle si adattano meglio alla tortuosità del percorso o alla profondità di certi ascensori. Non tutti i reparti sono come quello del Dr House: a volte c’è il letto con le ruote ma la porta è stretta!
Purtroppo si preferisce non pensare al disagio dei malati o alla schiena del personale perché costa soldi, come se le alte assenze per malattie osteo-articolari degli operatori oppure le difficoltà in caso di evacuazione (vedi L’Aquila) non avessero un prezzo.
Vi sono delle regole o delle direttive che regolano il trapsorto dei familiari del paziente durante un trasporto sanitario?? In altre parole nell’ambito delle urgenze extraospadaliere quando si carica un paziente e i familiari vogliono accompagnare il paziente, è consentito o l’equipaggio può rifiutare?
Salve Francesco.
Il paziente ha il diritto di essere accompagnato. Chi nega in maniera ingiustificata il diritto del paziente commette il reato di violenza privata, un delitto previsto dall’art. 610 Codice Penale. Il diritto è trasferito agli accompagnatori se hanno la tutela del paziente (parenti, affini e tutori legali di minori o incapaci).
Il trasporto di accompagnatori, che non è in contrasto con le caratteristiche di immatricolazione delle autoambulanze (generalmente identificate come “autoveicoli per uso speciale”), può essere negato quando:
non è funzionale al trasporto del paziente (causa ritardo, viene richiesta una deviazione o una sosta);
interferisce con l’assistenza al paziente (per occupazione di spazio o per la condizione psico-fisica dell’accompagnatore);
il numero dei posti riportato sulla carta di circolazione non è sufficiente.
Pazienti e accompagnatori devono essere assicurati alle cinture di sicurezza senza eccezioni.
@ Francesco
Sul trasporto degli accompagnatori la Regione siciliana la pensa in tutt’altro modo…
Ti segnalo questo aggiornamento: Protocolli e procedure del servizio SUES 118 Sicilia.
Bona sera vi scrivo da Milano io lavoro in una croce privata,il mio coordinatore mi dice che poso portare pazienti che fanno dialisi in Ambulanza davanti non dietro,io loso che non e cosi ma foglio ciedere anche a lei GRAZIE.
Per il trasporto sanitario semplice la Regione Lombardia prevede “In ambulanza di norma è previsto il trasporto di un singolo utente per ogni viaggio. Su autovetture e furgoni finestrati è consentito il trasporto di più utenti purché nel rispetto di quanto stabilito dalla carta di circolazione del autoveicolo, dalle convenzioni, dal comfort e dalla normativa vigente in materia di privacy (…)” (Allegato 1.2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 01 dicembre 2010, n. IX/000893).
In conformità alla destinazione d’uso del veicolo, l’utente deve prendere posto nel vano sanitario dell’ambulanza.