Sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 di ieri 28.09.2009 è stato pubblicato il Decreto 1 settembre 2009 n. 137 “Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il testo, che riportiamo integralmente insieme alle note, sarà in vigore dal 13.10.2009.
Per ogni uso vi ricordiamo che ha valore legale unicamente il testo riportato in G.U.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modifiche ed integrazioni, ed in specie gli articoli 54, 82, 84, 85,
91 e 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, ed in specie gli
articoli 203 e 244;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo
3, comma 2;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987,
n. 553, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle
autoambulanze»;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487, recante la
«Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di
soccorso per emergenze speciali»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l'esigenza di adeguare la disciplina amministrativa
relativa all'ammissione alla circolazione in uso proprio e in
noleggio con conducente delle autoambulanze ai principi contenuti nel
nuovo codice della strada e all'evoluzione normativa di settore;
Visto il parere espresso dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali con nota prot. n. 648 del 12 febbraio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle autoambulanze, cosi'
come classificate dall'articolo 54, comma 1, lett. g), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'articolo 203, comma 2,
lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
Art. 2.
Immatricolazione delle autoambulanze
1. Ai sensi dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del
1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio per
prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro.
2. Ai sensi dell'articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del
1992, nonche' dell'articolo 244 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in
uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni
di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale
di esercizio.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la
carta di circolazione e' rilasciata esclusivamente a nome di enti
pubblici, di imprese e di altre collettivita', in applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 91 e 93 del decreto legislativo
n. 285 del 1992.
4. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di
locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, sono messe a disposizione dal locatore,
dietro corrispettivo, per la temporanea sostituzione di autoambulanze
gia' in disponibilita' del locatario.
Art. 3.
Utilizzo delle autoambulanze
1. Le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio:
a) dagli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali e per la tutela del diritto alla salute ed alla
integrita' fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri
organismi interni, nonche' dei soggetti individuati da specifiche
disposizioni normative;
b) dalle imprese, per l'esercizio della propria attivita'
principale, diversa da quella di trasporto, e per la tutela della
salute e dell'integrita' fisica dei propri dipendenti, dei membri dei
propri organismi interni, nonche' dei soggetti individuati da
specifiche disposizioni normative;
c) dalle altre collettivita', per il perseguimento dei propri
scopi sociali, la tutela della salute e dell'integrita' fisica dei
propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonche'
dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.
2. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di
noleggio con conducente sono utilizzate dagli enti pubblici, dalle
imprese e dalle altre collettivita' per prestazioni di trasporto
effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
3. I soggetti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo,
possono utilizzare altresi' i veicoli di cui all'articolo 2, comma 4,
per la sostituzione di autoambulanze gia' immatricolate a proprio
nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
a) guasto meccanico, furto o incendio;
b) caso fortuito o forza maggiore.
L'autoambulanza locata senza conducente e' utilizzata per il
medesimo uso cui e' adibito il veicolo sostituito.
Art. 4.
Norme finali
1. Le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione e l'utilizzo delle autoambulanze, nonche' la
documentazione da tenere a bordo delle stesse al fine di consentire i
necessari controlli su strada, sono stabilite dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Art. 5.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 4 del decreto del Ministro
dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553;
b) l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre
1997, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 1° settembre 2009
Il Ministro : Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 134
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 54, 82, 84, 85, 91
e 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario:
«Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al
massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e
delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente
al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali
veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e
di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle
attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi
collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi
di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno
dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione
snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra
i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle
due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria
ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al
trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo,
compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati
di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia,
stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati
ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo di specifici materiali per la costruzione
edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono
essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui
all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti
dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono
essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle
speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per usi speciali.».
«Art. 82 (Destinazione ed uso dei veicoli). - 1. Per
destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in
base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione
economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a
uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e' utilizzato,
dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse
dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri
casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto
terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri
possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea,
per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata
in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio
di noleggio con conducente, i quali possono essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in
servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o
agli usi cui puo' essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali,
chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un
uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 78 a euro 311.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6,
utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato
al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro 1.559.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva
la sospensione e' da sei a dodici mesi.».
«Art. 84 (Locazione senza conducente). - 1. Agli effetti
del presente articolo un veicolo si intende adibito a
locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del
locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che
regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle
Comunita' europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori,
rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati
senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa
stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee,
a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di
autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante
contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa
italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e
titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione
senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al
trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico
non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso
quello del conducente, destinati al trasporto di persone,
nonche' i veicoli per il trasporto promiscuo e le
autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al
trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
d'intesa con il Ministro dell'interno, e' autorizzato a
stabilire eventuali criteri limitativi e le modalita' per
il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un
veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro 1.559 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da
euro 38 a euro 155 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 85 (Servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone). - 1. Il servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone e' disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto
promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un
veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito
di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio
di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in
vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 155 a euro 624 e, se si tratta di
autobus, da euro 389 a euro 1.559. La violazione medesima
importa la sanzione amministrativa della sospensione della
carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle
norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro
305. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.».
«Art. 91 (Locazione senza conducente con facolta' di
acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di
riservato dominio). - 1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed
i rimorchi locati con facolta' di acquisto sono
immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del
locatario e della data di scadenza del relativo contratto.
In tale ipotesi, l' immatricolazione viene effettuata in
relazione all'uso cui il locatario intende adibire il
veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del
titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera
intestatario della carta di circolazione anche il locatore.
Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione
al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone
o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario e'
responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art.
2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di
riservato dominio, il veicolo e' immatricolato al nome
dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta
di circolazione del nome del venditore e della data di
pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica
all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e
all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196,
comma 1.».
«Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta
di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione, il contenuto della carta di
circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il
traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, da'
immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al
Pubblico registro automobilistico gestito dall'A.C.I. ai
sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato
di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione. Della consegna e' data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le
modalita' di tale comunicazione sono definiti nel
regolamento. Dell'avvenuta presentazione dell' istanza, il
P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
389 a euro 1.559. Alla medesima sanzione e' sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con
patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
78 a euro 311.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini
stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155 a euro 624. La carta di circolazione e'
ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata
all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli
degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e'
destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi
previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico
gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici
compatibili. La determinazione delle modalita' di
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il
cittadino e' disciplinata dal regolamento.».
- Si riporta il testo degli articoli 203 e 244, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario:
«Art. 203 (Art. 54 Codice della strada) - (Autoveicoli
per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale). -
1. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del
codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli
dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente
installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo
refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di
derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione,
il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato,
per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per
il trasporto di containers o casse mobili di tipo
unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in
particolari condizioni e distinte da una particolare
attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il
trasporto di materie classificate pericolose ai sensi
dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di
carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il
trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i
trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2,
del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione
linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie
purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta
altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino
mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con
apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature
riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C.
3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui
alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463,
aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 e'
attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di
circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali,
determinata dalla differenza tra massa complessiva del
veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria
cassone o, in mancanza di tale versione, la tara
dell'autotelaio incrementata del 20%.».
«Art. 244 (Articoli 84 e 85 Codice della strada)
- (Servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone). - 1. Ai fini della possibile destinazione a
noleggio con conducente, di cui all'art. 85, comma 2, del
codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico
di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che
quelle cosiddette di soccorso.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge
13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione
delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno
1991, n. 150:
«2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1, i
Ministri competenti per materia, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con
proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme
regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi,
compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio
necessari per l'attuazione del codice della strada.».
- Il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553
(Normativa tecnica e amministrativa relativa alle
autoambulanze) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
gennaio 1988, n. 13.
- Il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487
(Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa
relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze
speciali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio
1998, n. 14.
- Si riporta di seguito il testo del comma 3, dell'art.
17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 54, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'art. 203, comma 2, lettera m), del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si
veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 2:
- Per gli articoli 82, 84, 85, 91 e 93, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alla
premesse.
- Per l'art. 244, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si veda nelle note
alla premesse.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto n.
553 del 1987, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 1 (Classificazione delle autoambulanze). - 1. Il
presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al
trasporto di infermi o infortunati, denominati
autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli
definiti all'art. 26, lettera f), del testo unico citato
nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici
destinati al trasporto di persone in particolari condizioni
e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale
scopo.
2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono
definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
tipo A: con carrozzeria definita «autoambulanza di
soccorso», attrezzate per il trasporto di infermi o
infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di
specifiche attrezzature di assistenza;
tipo B: con carrozzeria definita «autoambulanza di
trasporto», attrezzate essenzialmente per il trasporto di
infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici
attrezzature di assistenza.
3. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, del citato decreto n.
487 del 1997, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 1 (Definizione delle autoambulanze di soccorso per
emergenze speciali). - 1. Il presente decreto si applica
agli autoveicoli, denominati autoambulanze di soccorso per
emergenze speciali (tipo A1), adibiti al trasporto, al
trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti. Essi
rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54,
comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada, quali
autoveicoli per uso speciale, distinti da particolari
attrezzature.
2. (Abrogato).».
Foto: lazysoul

egregi abitando in periferia con stade strette con queste normative la gente deve morire perchè i soccorsi non arrivano a destinazione, allora per avere una autoambulanza piccola atrezzata con tutti i criteri come si deve fare? saluti
Il problema è più diffuso di quanto si possa immaginare e nella maggior parte dei casi è dovuto all’incuria (o all’imbecillità) di noi automobilisti che creiamo ostacoli di continuo. Accade anche sulle strade interne degli ospedali! L’unica cosa da fare è avere il senso civico di avvisare la polizia (stradale o locale) TUTTE le volte che serva. Ne va della vita delle persone.
Nei casi di vicoli o di altre situazioni difficili, gli enti deputati al soccorso (le aziende 118) devono organizzare il soccorso anche con le associazioni di volontariato nel modo più idoneo. Se i ritardi sono eccessivi si deve fare una segnalazione scritta al sindaco e alla Procura della Repubblica.
Non ci si deve arrendere!
mi scuso forse mi sono spiegato male ,le strade a cui mi riferivo è che le strade sono proprio strette e le auto ambulanze di oggi proprio non ci passano perciò bisognerebbe fare una autoambulanza attrezzata di tutto per un soccorso immediato , es quando cera l’auto multipla della Fiat non cerano probremi cordiali saluti
I mezzi di soccorso adatti a situazioni difficili, come i vicoli dei vecchi borghi, esistono.
Se alcuni cittadini non sono raggiungibili dai mezzi di soccorso in caso di necessità, raccoglierei quante più firme possibile per rappresentare al meglio la situazione al Sindaco, che è pur sempre il responsabile della salute dei cittadini.
Di certo non sarà facile ma è sempre possibile un esposto alla Procura della Repubblica in caso di gravi e ingiustificati ritardi.
Buongiorno,
collaboro volontariamente con una Associazione Sportiva Dilettantistica che vorrebbe dotarsi di una autoambulanza di trasporto usata da tenere a bordo campo come locale di primo soccorso e, all’occorrenza, per trasportare gli infortunati in ospedale.
Il servizio sarebbe offerto gratuitamente a tutti i soci atleti della associazione.
Abbiamo bisogno di particolari autorizzazioni o permessi?
Grazie mille,
EL
Si. La materia è soggetta a leggi regionali e a regolamenti comunali. Non è cosa da poco: sono richiesti requisiti organizzativi (il personale volontario o meno e le procedure operative), requisiti strutturali (la sede operativa per usi amministrativi, i materiali, la sanificazione), requisiti tecnologici (le caratteristiche dell’ambulanza). Chieda alla ASL competente per il territorio.
vorrei sapere se un’ambulanza di tipo B a benzina può essere trasformata a gpl grazie
Sì, se l’installatore certifica la conformità allo standard europeo Cen En 1789 del 2007.
Buonasera, vorrei sapere quali sono gli adempimenti per effettuare la revisione di una ambulanza di tipo B e se si deve fare obbligatoriamente presso la motorizzazione.
Grazie.
Salve.
La revisione annuale del veicolo si può fare in un centro revisioni. Per il resto, gli adempimenti sono gli stessi di un normale veicolo della stessa categoria (art. 80 del “Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) e sono solitamente tutti espletati dall’impresa autorizzata alla revisione.
Buonasera, vorrei sapere se un titolare di patente B con obbligo di lenti per la guida, può condurre autoambulanze o veicoli della protezione civile in servizio di soccorso (con dispositivi supplementari acustici e visivi in funzione).
Se ci sono limitazioni, vorrei sapere altrsì i riferimenti legislativi.
Ringrazio anticipatamente
Andrea
P.S. sarebbe cosa gradita anche una riposta all’indirizzo:
@Andrea
E’ sufficiente avere la patente e rispettare l’obbligo di guida con lenti.
signori,io lavoro per una azienda nel veronese est,che copre emergenze sanitarie quindi 118,e mi domando a cosa serve questa legge ncc,quando per 20 anni nè abbiamo fatto a meno comunque lo sapete cosa hanno fatto?la solita caxxta all’italiana,hanno fatto questa legge e quindi una srl in queste condizioni muore perchè vi domanderete…..presto detto non possiamo comprare mezzi nuovi perchè con queste leggi 50 autisti soccorritori dall’oggi al domani si sono trovati questa normativa………..invece di controllare i medici che salgono a fare le automediche di emergenza,fanno ste buffonate
Sig. Massimo Pacifici la ringrazio.
Saluti andrea
SONO UN SOCCORRITORE VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA ED ESPLETO IL SERVIZIO IN CONVENZIONE 118. VORREI SAPERE CHI DEVE AUTORIZZARE L’UTLIZZO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA CONGIUNTAMENTE A QUELLI VISIVI NELL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI URGENZA SANITARIA? VORREI SAPERE ANCHE SE VI E’ QUALCHE LEGGE CHE REGOLAMENTI CIò. GRAZIE
La norma principale da tenere sempre a mente è l’art. 177 del Codice della Strada: il responsabile è il conducente. In aggiunta esistono protocolli e regolamenti regionali in cui si precisano le modalità di coordinamento con la centrale operativa 118. Per un esempio ti segnalo il regolamento siciliano alla pagina 6.
una srl recentemente costituita che ha come oggetto sociale il trasporto di disabili, infermi ecc. intende acquistare due autoambulanze usate di 8 anni: vorremmo sapere se la durata del mezzo è illimitata per valutare meglio l’opportunità di acquisto di un mezzo usato o nuovo.
Ringrazio anticipatamente
La materia riguarda la sicurezza dei pazienti, la cui regolamentazione è responsabilità delle Regioni o delle singole Aziende sanitarie. L’Emilia-Romagna, per esempio, fissa un limite di 7 anni o 300mila chilometri. Prima di ogni cosa chiederei alla ASL competente per territorio.
Gent.le Massimo,
vorrei sapere se esiste una norma specifica che possa chiarire alcuni miei dubbi relativi ai rapporti tra servizio di Pronto Soccorso Aziendale interno di una grande società metalmeccanica, dotato di ambulanza propria e servizio territoriale del 118. Cioè a dire, il Pronto Soccorso aziendale, può effettuare per propria scelta trasporto esterno di dipendenti infortunati anche gravi (con medico a bordo) oppure in termini medico-legali si configurano grandi responsabilità nel momento in cui dovesse accadere un evento terminale a bordo del veicolo?
Grazie.
La valutazione e le decisioni del caso spettano sempre al medico che effettua il soccorso in collegamento con il 118. E’ inoltre necessario che l’azienda metta a disposizione risorse idonee e adotti un protocollo per la prevenzione di eventi gravi connessi al trasporto sanitario.
Gent.mo Massimo.
Vorrei sapere se possibile il tempo di guida per un autista di ambulana di un azienda sanitaria.
Grazie anticipatemente per la tua diponibilità.
Per veicoli speciali adibiti ad usi medici non è applicabile l’art. 174 “Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose” del Codice della Strada. La durata massima di guida deve essere stabilita da un protocollo aziendale finalizzato alla prevenzione di eventi gravi e morte durante il trasporto sanitario in accordo con le linee guida del Ministero della Salute.
Gentile Sig. Pacifici, Mi chiamo Nicola Perronace, titolare di un’agenzia funebre calabrese in procinto di attivare il servizio trasporto degenti a mezzo ambulanza privata, titolare di licenza TULPS (Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza); vorrei sapere se tale licenza è sufficiente oppure occorre una nuova licenza amministrativa….inoltre vorrei sapere se è obbligatorio ottenere la licenza N.C.C. anche se in Calabria non è stato istituito l’albo Professionale dei conducenti che l’ente Provincia avrebbe dovuto istituire presso gli uffici della C.C.I.A.
Come posso risolvere questo garbuglio?
Può l’Amministrazione Comunale istituire un proprio Albo dei conducenti e semplificare l’iter per il rilascio dell’autorizzazione che mi occorre?
Per intraprendere l’attività occorrono la licenza comunale d’esercizio e soprattutto l’autorizzazione dell’Azienda sanitaria competente per territorio. Le procedure sono regolate da provvedimenti regionali o aziendali. Le consiglio di sentire prima di tutto la ASL.
Gent.mi, desidero porre un quesito. Nel caso in cui un’ambulanza che sta per oltrepassare un incrocio a sirene spiegate, e lo fa passando con il rosso, se in quel momento transita da quell’incrocio, un automobilista sordo (al quale il codice della strada consente regolarmente di condurre un auto in possesso di patente), che ovviamente non può sentire la sirena, e avviene un impatto con le dovute conseguenze, secondo voi di chi è la responsabilità civile e penale dell’accaduto?
Grazie
Salve Antonio. Chi guida deve sentire. L’articolo 119 del Codice della Strada richiama il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Quest’ultimo, all’art. 323 “Requisiti uditivi” dispone:
Il giudizio di idoneità alla guida non è quindi legato alla malattia o alla condizione specifica ma alla capacità di percepire correttamente. Esattamente come per chi ha un deficit visivo ma può guidare con l’obbligo di usare lenti adatte.
La ringrazio per la veloce risposta, però sono davanti ad un dubbio. Analizzo il punto 1 dell’art 323:
“Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.”
Ora io credo che una persona sorda, anche con protesi auditiva, riesce a sentire anche qualcosa in più rispetto ai 2 metri consentiti, ma una sirena di un mezzo di soccorso, considerando che un udente riesce a sentirla a circa 100 mt, per il sordo le cose si complicano notevolmente, riducendo drasticamente tale distanza, diciamo arrivando a circa 10 mt.
Da ciò si può dedurre l’alto grado di pericolo a cui si sottopomgono tutti i cittadini sia sordi che udenti in una situazione del genere.
Ovviamente le mie considerazioni sono tratte da uno studio apposito che sto svolgendo tramite persone sorde dotate di patente b.
Alla luce di queste considerazioni, vorrei conoscere il suo prezioso parere su quanto sia rispettata la tutela della sicurezza in generale, attraverso le attuali norme del codice della strada.
La ringrazio vivamente.
Antonio
Chi ha un deficit uditivo adeguatamente corretto è in grado di percepire la conversazione, come prevede la norma, così come il suono di un avvisatore acustico o di una sirena di un mezzo di soccorso. Il punto dolente per la sicurezza lo vedrei più che altro nelle modalità di molte visite mediche, che in qualche caso sembrerebbero avere poco a che fare con una valutazione obiettiva.
salve avrei una domanda… un ambulanza di tipo B in fase di emergenza è autorizzata ad usufruire dei segnalatori acustici come le sirene… e se si, in che modo e se c’è un limite di orario…
Secondo l’art. 177 del Codice della strada i conducenti delle autoambulanze sono autorizzati a usare la sirena per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. L’uso congiunto della sirena e dei lampeggianti blu consente di non osservare le norme della circolazione, ad eccezione “delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza”.
Detto questo, direi che un po’ di buon senso non guasta: in molti paesi europei la sirena nei centri abitati viene usata solo in prossimità di incroci o quando c’è traffico intenso. In Italia, invece, la sirena mi sembra si usi anche quando si trasporta sangue non urgente…
salve lavoro in una asl vorrei sapere se esiste una regolamentazione
a riguardo dei trasferimenti effettuati dall’ospedale in altri centri di cura su lunga distanza ovvero se ci sono limiti di ore di guida per l’autista durante il percorso quindi in caso di lunghe tratte se è previsto il sescondo autista e se dopo il trasporto e previsto il ristoro , parlo di trasferimenti previsti , e non.
grazie.
Ciao Michele. Secondo la “Raccomandazione n°11 per la prevenzione della morte o di un grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto“, le Direzioni aziendali devono predisporre e adottare “linee guida e/o di regolamenti per il trasporto in emergenza e di quello ordinario dei pazienti”. La tua Azienda dovrebbe quindi avere un regolamento che disciplina anche il tipo di servizio che hai descritto.
Quanto al ristoro, la risposta è sì. Il contratto collettivo nazionale prevede il trattamento di trasferta.
potrei sapare se, per legge deve obbligatoriamente esistere un ricovero, od una generica copertura, per le ambulanze, al fine di tutelare le attrezzature interne dell’ambulanza?
Esistono disposizioni regionali nell’ambito dei requisiti specifici per l’accreditamento delle strutture di soccorso e trasporto infermi. In ogni caso il gestore del servizio è tenuto a rispettare quanto dichiarato nelle schede tecniche di attrezzature, presidi medico-chirurgici e farmaci.
Salve,
vorrei sapere se, sulle ambulanze di tipo B, è richiesta per legge la presenza di un medico o di un infermiere ogni qualvolta si utilizza il mezzo per un ricovero programmato, per dialisi, per trasferimento da osp a casa etc… . Se si mi saprebbe indicare gli articoli di legge che disciplinano tali disposizioni?
Grazie
Una precisa regola generale non esiste. In che Regione opera?
salve innanzitutto le voglio fare tantissimi complimenti..
volevo chiederle se sa quali sono i documenti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione per il trasporto dializzati nella prov. di ME,
grazie saluti c.
Nel corso degli ultimi tre anni ho talvolta letto di propositi d’intenti per la formulazione di linee guida siciliane per il trasporto di emodializzati. Finora non ho visto nulla, ma non posso escludere che le Aziende Sanitarie, ognuna per sé, abbiano deliberato regolamenti aziendali.
Dovrebbe chiedere direttamente alla Sua ASL.
Buonasera,
Volevo porLe un quesito in merito alla normativa relativa ai mezzi di soccorso, nella fattispecie le autoambulanze; il limite minimo di età per la guida, da quanto ho capito leggendo le Sue precedenti risposte ad altri utenti è di 21 anni, avendo già scontato i 3 anni di guida da principiante;
Ciò che vorrei sapere è se esiste un articolo del codice della strada che chiarisca le idee una volta per tutte, poiché noto che ogni ente possiede un regolamento differente;
Per esempio: un servizio svolto con l’ambulanza non in emergenza (come una dimissione), deve essere comunque effettuato da un soggetto con più di 3 anni di patente? o vale solo per l’emergenza?
La ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione, Max.
Ciao Max. La materia è disciplinata al titolo IV del Codice della Strada. In particolare, al punto e) dell’art. 115 si legge “anni ventuno per guidare: (…) i mezzi adibiti ai servizi di emergenza”. Un’ambulanza, per le caratteristiche dell’immatricolazione, è un veicolo adibito ai servizi di emergenza e lo è sempre, anche quando non svolge servizi di emergenza. Quindi non può essere guidato da chi ha meno di 21 anni.
Un trasporto sanitario può essere effettuato da chi ha compiuto almeno 21 anni anche se ha la patente B da meno di 3 anni. E’ sufficiente non superare i limiti di velocità imposti ai neopatentati. Ovviamente si tratta di una limitazione non compatibile con le urgenze. Alcune situazioni, con l’impiego di ambulanze e conducenti neopatentati, possono trasformarsi in un pasticcio per problemi sanitari insorti durante un servizio non urgente. Le eviterei.
BUONA SERA SONO UN TITOLARE DI UNA AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRE DELLA SICILIA, GRADIRE AVERE INFORMAZIONE IN MERITO DEL AUTORIZZAZIONE COSA E OBBLIGO COME REQUISITO AVERE GIA DI SE ESEMPIO: LICENZA ONORANZE FUNEBRE, AUTORIMESSA AUTORIZZATA CON CONTRATTO REGISTRATO, IDONETà DEL AMBULANZA COSA SERVE ANCORA.
GRAZIE TANTO CORDIALI SALUTI
Salve Emanuele. Non sono al corrente, come ho già scritto all’inizio di questo mese, di un regolamento regionale siciliano per l’autorizzazione al trasporto infermi. Per evitare errori dovrebbe sentire direttamente il Servizio di Igiene ambientale della Sua ASL. In linea di principio la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione prevede:
a) atto costitutivo e statuto;
b) regolamento per lo svolgimento del servizio;
c) planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a sede;
d) elenco dei mezzi adibiti al trasporto (tipo, modello, targa, catteristiche);
e) elenco delle attrezzature e del materiale sanitario;
f) indicazione del medico responsabile del servizio con dichiarazione di accettazione dell’incarico e impegno di pronta reperibilità;
g) certificato di iscrizione all’ordine dei medici del suddetto sanitario e degli altri eventuali medici;
h) elenco del personale a rapporto di impiego e di quello volontario, con l’indicazione delle mansioni singole o cumulate (infermiere professionale, barelliere, autista, centralinista);
i) copia del certificato di abilitazione alla guida dei conducenti;
l) documentazione attestante la regolare posizione del personale a rapporto d’impiego dipendente;
m) dichiarazione rilasciata da ciascun “volontario” e controfirmata dal responsabile dell’associazione, circa la gratuità del servizio prestato;
n) copia delle polizze assicurative relative a: 1) responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione di autoveicoli sia allo svolgimento di attivita’ di soccorso estranee alla circolazione stradale; 2) infortuni a favore del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso.